Ai sensi dell'
art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015 così come modificato dalla Legge 47/2017 , per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta
giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazi one sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Ai sensi dello stesso
art. 19 comma 2 così come modificato dalla Legge 47/2017,
i minori stranieri non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di Protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati (sistema SPRAR per minorenni), la cui capienza è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale.
Nello stesso decreto all'
art. 19 comma 3 si stabilisce inoltre che in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 (prima e seconda accoglienza), l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova.
Il Comune di Napoli, che da anni è impegnato nell'accoglienza dei MSNA nell'ambito dell'ordinario sistema di accoglienza dei minori fuori famiglia, si trova in questa fase in una situazione di estrema criticità in relazione all'improvviso e fortissimo incremento delle richieste di accoglienza di MSNA giunti e rintracciati sul territorio cittadino, in particolare in relazione agli sbarchi verificatisi al porto di Napoli nello scorso mese di ottobre 2016 e da ultimo nel mese di maggio 2017.
In tali circostanze il Comune di Napoli, in considerazione della carenza di posti nelle strutture temporanee di accoglienza appositamente predisposte dal Ministero degli nterni, ha dovuto provvedere al collocamento dei minori presso le strutture di accoglienza residenziale già in convenzione con il Comune o in altre strutture autorizzate al funzionamento e accreditate ai sensi del regolamento regionale, sulla base delle disponibilità di posti verificate nell'imminenza dello sbarco.
La saturazione dei posti disponibili ha tuttavia reso necessario attivare anche strutture di accoglienza temporanea al fine di garantire riparo e protezione ai minori sbarcati
nel contempo realizzare un'azione ampia e capillare per il reperimento di posti in strutture di accoglienza autorizzate al funzionamento nel territorio regionale.
Si comunica, dunque, che è necessario reperire con urgenza disponibilità di posti per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati in strutture di accoglienza residenziale autorizzate al funzionamento e accreditate ai sensi del Regolamento regionale 4/14 con sede nel territorio regionale.
A tal fine, si informa che è possibile manifestare la disponibilità a tale accoglienza presentando a mezzo pec all'indirizzo: politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it
apposita dichiarazione di disponibilità a firma del legale rappresentante dell'ente prestatore, indicando la tipologia di struttura e il numero di posti eventualmente disponibili. A tale dichiarazione vanno allegati i
seguenti documenti: - Copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento rilasciato dall'Ambito territoriale competente
- Copia del provvedimento di accreditamento rilasciato dall'Ambito territoriale competente
- Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'
art. 80 del
D.Lgs. 50/2016
- Carta dei Servizi
- Schema equipe operatori
- Scheda informativa (come da allegato)
Si precisa che la presente ricognizione circa le eventuali disponibilità non impegna l'Amministrazione Comunale a provvedere al collocamento di minori, ma che si terrà conto delle disponibilità manifestate per effettuare i trasferimenti dalle strutture attivate in via emergenziale sulla scorta di una valutazione dei singoli casi in carico, dei percorsi da attivare, delle procedure già messe in campo e della compatibilità con i minori già ospitati dalla stessa struttura.
Ai sensi della Direttiva del 27/05/2017 dell'Assessore Welfare per la primissima accoglienza da realizzarsi nei primi 30 giorni e finalizzata alla realizzazione di tutti gli interventi necessari al soddisfacimento delle esigenze di ricovero, vitto e bisogni materiali e della effettuazione delle procedure relative all'eventuale accertamento dell'età anagrafica, allo screening sanitario e di primo orientamento, informazione e accompagnamento verrà riconosciuta una retta pro-die pro-capite di 45,00 al netto dell'Iva.
Superato tale periodo, l'accoglienza viene disciplinata da quanto stabilito dalla delibera di G.C. 796 del 6 novembre 2014, una retta pro-die pro-capite di 80,00 al netto dell'IVA per le tipologie della Comunità Alloggio e del Gruppo Appartamento anche nei casi di prolungamento dell'accoglienza oltre il 18esimo anno, ai sensi dell'
art. 25 e ss el R.D.L 1404/1934.