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Assegno di maternità

 

Elenco sportelli CAF convenzionati con il Comune per la presentazione delle istanze per la concessione dell’assegno di maternità

 

Art. 74 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

 
Con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 04/12/2024 è stato aggiornato l’elenco dei CAF convenzionati con il Comune di Napoli per l’anno 2024, per la concessione dell’Assegno di Maternità del Comune e del Bonus elettrico per disagio fisico, che si pubblica di seguito.
 
L’assegno di maternità è una misura di sostegno, prevista su tutto il territorio nazionale, rivolta alle madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

L’assegno è un contributo concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, che viene corrisposto in un’unica soluzione.

Può essere richiesto:
- dalla madre, per ogni figlio nato, entro 6 mesi dalla data del parto;
- dalla donna che abbia ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento il minore, entro 6 mesi dall’ingresso nella sua famiglia anagrafica del minore stesso. In tal caso, l'assegno di maternità può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età.
 

Requisiti richiesti

Per beneficiare dell'assegno, la richiedente deve avere il minore nella propria scheda anagrafica e deve essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

1) essere residente nel Comune di Napoli al momento della presentazione dell’istanza e nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
2) essere cittadina italiana o comunitaria o appartenente a paesi terzi in qualità, in tale ultimo caso, di cittadina:

  • titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • rifugiato politico;
  • apolide;
  • titolare della protezione sussidiaria;
  • che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri;
  • titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
  • cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia.
 

3) non aver superato il valore dell’ISEE previsto per l’annualità di riferimento.

ISEE ed importo dell'assegno: l’ISEE non deve superare i valori previsti per l’annualità di riferimento dell’assegno.
L’attestazione ISEE deve essere in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza di concessione dell’assegno di maternità. 
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

 

Dove presentare la domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con il Comune di Napoli. 
La presentazione della domanda al CAF è gratuita.

 
 
 

Documentazione richiesta

  • attestazione ISEE (valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni) completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza;
  • documento di riconoscimento e codice fiscale della richiedente;
  • titolo di soggiorno in corso di validità o copia di avvenuta richiesta e/o di rinnovo;
  • modello SR/163, debitamente compilato e sottoscritto (scaricabile dal sito dell'INPS qui: https://www.inps.it/Search122/ricercaNew.aspx?sTrova=sr163&sDate=&sCategoria=Modulistica);
  • copia del relativo provvedimento, nel caso sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando sia stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile.
 
Servizio: Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale
Dirigente del Servizio: Dott. Raffaele Salamino
Ufficio competente: Ufficio Assegni Sociali - Via Salvatore Tommasi, 19 - 80135 Napoli.
Recapiti telefonici: 081/7953214 – 081/7953208

Modalità di verifica dello stato domanda
- recarsi al CAF ove è stata presentata l'istanza di richiesta del contributo.
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