Il Comune procede seguendo l'ordine cronologico delle istanze, ai sensi dell’articolo 22 del vigente Regolamento TASI salvo nei seguenti casi nei quali l'istanza viene esaminata in deroga all'ordine cronologico:
1.
Presentazione di reclamo-mediazione ex articolo
17bis decreto legislativo n° 546/1992;
2.
Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni
Tributarie;
3.
Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito
di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'ufficio
competente;
4.
Contribuente oltre il 67° anno di età, con minimo di pensione
INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Non si fa luogo a rimborso se questo è inferiore ad euro 12,00.