Il Comune di Napoli con Deliberazione Consiliare n. 12 del 29 marzo 2018, ha determinato le seguenti aliquote d’imposta:
A) Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
DETRAZIONE: oltre al beneficio dell’aliquota ridotta, per l’abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell’immobile e che va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione d’uso.
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola secondo l’aliquota del 10,6 per mille.
B) Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l’imposta va calcolata con l’aliquota del 10,6 per mille. Si fa presente che l’imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
Per gli immobili locati con contratto conforme all’Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 7 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998 n° 431, l’importo da pagare, ai sensi della legge n. 208/2015, è pari al 75% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 10,6 per mille.
Il riconoscimento della citata riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all’uopo predisposti e disponibili sul sito internet del Comune di Napoli (http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27079) allegando alla stessa copia del contratto debitamente registrato e - per i contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni di categoria sottoscriventi il citato Accordo o successivamente aderenti - dell’apposita attestazione di conformità rilasciata da una della medesime Associazioni.
La presentazione dei citati modelli può essere effettuata mediante consegna a mano presso gli uffici comunali siti in Corso Arnaldo Lucci 82, a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli - Servizio Fiscalità Locale / Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI) - Corso A. Lucci 66 - 80142 Napoli.
C) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l’importo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 7,6 per mille (articolo 1 - comma 380, lettera f - legge 24 dicembre 2012 n° 228). Il contribuente, viceversa, verserà al Comune l’importo dell’imposta dovuta applicando, l’aliquota del 3 per mille.
VARIAZIONI 2018
La dichiarazione di variazione IMU 2018 (il cui modello è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente), se dovuta, va presentata, entro il 30 giugno 2019, mediante consegna a mano presso gli uffici comunali siti in Corso Arnaldo Lucci 82, a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli - Servizio Fiscalità Locale / Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI) - Corso A. Lucci 66 - 80142 Napoli.
VALORE IMPONIBILE
Si ottiene incrementando la rendita catastale dell’immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5); >
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area al 1° gennaio 2017.
Si rammenta, inoltre, ai signori contribuenti che, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n° 147, l’IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.
L’IMU non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:
- all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato
d’uso;
- alla casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia
(per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze);
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
Si fa presente, infine, che, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n° 208, a decorrere dall’anno di imposta 2016, alle unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le
utilizzano come abitazione principale (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Napoli), si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione della base imponibile del 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Napoli un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione in questione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato. Ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
Il contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).
Il versamento dell’imposta va effettuato in due rate di cui la prima (Acconto) entro il 18 giugno 2018, per un importo corrispondente al 50%
dell’imposta dovuta. La seconda rata, a Saldo, deve essere versata dal 1° al 17 dicembre 2018.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2018.
In base a quanto disposto dall’art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n° 1008857615.
Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet www.comune.napoli.it – Area Tributi locali, oppure rivolgersi agli uffici, siti in Corso A. Lucci 82, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12 ovvero ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9–13): 081 7953 871 / 869 / 865 – fax: n° 081 7953 850.