L'Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 24 del 18 aprile 2016, ha risposto all'istante Ministero dell'Interno in relazione ad un quesito posto a quest'ultimo da un Ordine degli Avvocati in relazione al pagamento dell'imposta di bollo sui certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. L'Agenzia delle Entrate ha prospettato la soluzione sostenendo che, pur essendo soggetti i certificati di residenza e stato di famiglia al bollo (ex
art. 4 comma 1 della Tariffa allegata al DPR 642/1972 ), sugli atti di natura giudiziaria tale imposta è stata sostituita dal contributo unificato,
escludendo quindi l'applicazione dell'imposta di bollo, con inclusione degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali antecedenti, necessarie funzionali al procedimento/processo (ex
art.18 del DPR 115/2002 ).
Non incide sull'esenzione la differenza tra procedimento e processo.
Se, pertanto, il soggetto richiedente è una parte processuale e la tipologia di atto è la suddetta, in relazione all'antecedenza, alla necessarietà e alla funzionalità dello stesso al procedimento giurisdizionale,
si applicherà l'esenzione dall’imposta di bollo, fermo restando il pagamento di € 0,26 per i diritti di segreteria, a patto però, conclude la risoluzione dell'Agenzia, che si indichi la norma di esenzione, o, in alternativa, l' uso per cui tale atto è destinato
e che trattasi di atti di natura giudiziaria già assoggettati al contributo unificato.