Domanda scritta dell'interessato da presentare, unitamente alla documentazione comprovante il diritto all'eventuale estinzione, al protocollo generale di palazzo San Giacomo.
Paola Torre
paola.torre@comune.napoli.it
30 giorni lavorativi
Riferimenti legislativi
Art. 28 della legge 8 agosto 1977 n.513; art. 1, comma 20 e 24, L. 560/93 ; art. 55 L. R. 30 gennaio 2008, n. 1 e ss.mm.ii.
E’ consentita la cessione anticipata degli alloggi in deroga ai termini previsti dalla L. n. 560/1993 che vengono ridotti a 4 anni in caso di gravi o sopravvenuti motivi.
Fra i gravi motivi che costituiscono eccezione al divieto di inalienabilità decennale gravante sugli immobili in argomento vanno segnalati a titolo puramente esemplificativo:
- trasferimento della residenza per collocamento a riposo o per motivi di lavoro (da documentare con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell'attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio) in altro comune a distanza non inferiore a 25 km;
- gravi patologie dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare tali da non consentire la fruizione dell'alloggio, da documentare con certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL o altra struttura pubblica e con perizia di tecnico iscritto all’albo comprovante la non idoneità dell’alloggio;
- decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito ad atto di successione; stato di separazione/divorzio (da documentare con provvedimenti giurisdizionali).
La vendita anticipata degli alloggi acquistati viene previamente autorizzata dall’Ente gestore competente a seguito della verifica dei gravi e sopravvenuti motivi sopra esplicitati.
Email: alienazioni.immobiliari@comune.napoli.it
Pec: valorizzazione.alienazioni@pec.comune.napoli.it