Comune di Napoli - Pagamento prelazione e rilascio nulla osta ad alienare
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Pagamento prelazione e rilascio nulla osta ad alienare

Avvio della procedura

Domanda scritta dell'interessato da presentare, unitamente alla documentazione comprovante il diritto all'eventuale estinzione, al protocollo generale di palazzo San Giacomo.

Responsabile procedimento

 

Procedura

  1. L’istanza di estinzione del diritto di prelazione deve essere indirizzata al Servizio Valorizzazione e Alienazione utilizzando il modello inserito nel link scaricabile on line dal sito istituzionale e deve essere presentata con tutta la relativa documentazione al Protocollo generale di Palazzo San Giacomo-piano ammezzato.
  2. Il competente Ufficio del Servizio Valorizzazione e Alienazione provvede entro trenta giorni dal ricevimento della predetta a svolgere l’istruttoria volta a valutare la documentazione presentata. All’esito favorevole comunicherà agli interessati l’importo da corrispondere a titolo di estinzione della prelazione e le modalità di pagamento.
  3. Ricevuta la quietanza dell’avvenuto versamento, verrà rilasciato nei 30 giorni successivi conseguente nulla osta all’alienazione.
  4. Si puntualizza che gli alloggi in questione non possono essere alienati, neanche parzialmente, fino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo, per cui il rilascio della predetta liberatoria presuppone necessariamente la preliminare estinzione di eventuali piani di rateizzo.
 

Tempi

30 giorni lavorativi

Riferimenti legislativi
Art. 28 della legge 8 agosto 1977 n.513; art. 1, comma 20 e 24, L. 560/93 ; art. 55 L. R. 30 gennaio 2008, n. 1 e ss.mm.ii.

E’ consentita la cessione anticipata degli alloggi in deroga ai termini previsti dalla L. n. 560/1993 che vengono ridotti a 4 anni in caso di gravi o sopravvenuti motivi.
Fra i gravi motivi che costituiscono eccezione al divieto di inalienabilità decennale gravante sugli immobili in argomento vanno segnalati a titolo puramente esemplificativo:

   - trasferimento della residenza per collocamento a riposo o per motivi di lavoro (da documentare con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell'attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio) in altro comune a distanza non inferiore a 25 km;
  - gravi patologie dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare tali da non consentire la fruizione dell'alloggio, da documentare con certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL o altra struttura pubblica e con perizia di tecnico iscritto all’albo comprovante la non idoneità dell’alloggio;
  - decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito ad atto di successione; stato di separazione/divorzio (da documentare con provvedimenti giurisdizionali).

La vendita anticipata degli alloggi acquistati viene previamente autorizzata dall’Ente gestore competente a seguito della verifica dei gravi e sopravvenuti motivi sopra esplicitati.

Recapiti

Modulistica