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Procedure integrate

Procedure integrate

- VAS-VIA
La Valutazione di impatto ambientale è un processo di valutazione preventiva, integrata e partecipata, dei possibili impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dalla realizzazione di progetti. Ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
Per il perseguimento di tali finalità la VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
 l'uomo, la fauna e la flora;
 il suolo, l'acqua, il clima e il paesaggio;
 i beni materiali ed il patrimonio culturale;
 l'interazione tra i precedenti fattori.
Nell'ambito della procedura di VAS può essere condotta la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 20 del D.lgs 152/2006.
Tale procedura è stata recentemente disciplinata in sede statale con l'emanazione delle "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di competenza delle regioni e Province autonome (Allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006)" con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015.
L'Autorità competente per la VIA è la Regione Campania - Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - UOD Valutazioni ambientali oppure il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se l'approvazione del progetto avviene in sede statale.
Nel caso di procedura integrata VAS-VIA la competenza per la valutazione coordinata dei procedimenti VAS-VIA spetta alla regione Campania - Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - UOD Valutazioni ambientali, anche qualora l'Autorità competente per la VAS è il comune, ai sensi del Regolamento regionale 5/2011.
- VAS-VI
La Valutazione di Incidenza (VI) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito, o proposto sito, della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Si applica a:
 piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e loro varianti  (art. 5 comma 2 D.P.R. 357/1997);
 interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi (art. 5 comma 3 D.P.R. 357/1997);
 progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione (art. 5 comma 4 D.P.R. 357/1997);
 progetti e interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso (art. 2 comma 3 Regolamento regionale 1/2010, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 29 gennaio 2010).
Laddove il piano o programma rientri nell'ambito di applicazione della valutazione di incidenza (VI), la procedura di VAS comprende anche le procedure di VI di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 (art. 10 comma 3 D.lgs 152/2006).
A tal fine, il rapporto ambientale deve contenere gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.
Il raccordo del procedimento di VAS con la VI è illustrato negli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania" e nella Circolare della regione Campania Prot.n. 765763 del 11 Ottobre 2011 "Circolare esplicativa in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 5/2011".
L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza è la Regione Campania - Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - UOD Valutazioni ambientali, presso la quale si dovrà presentare apposita istanza scaricabile dal sito della regione Campania.
Ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 221 all'art. 57 comma 1, il Comune di Napoli è autorità competente per i seguenti interventi minori, riguardanti i Siti di importanza Comunitaria (SIC) ricadenti interamente nel territorio comunale,: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici.
La competenza in materia di valutazione di incidenza della procedure integrate VAS-VI è della regione Campania e le autorità procedenti hanno il compito di seguire le seguenti indicazioni previste dalla "Circolare esplicativa in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 5/2011".
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