Negli ultimi tempi consumatori e utenti hanno più volte avvertito e denunciato un aumento dei prezzi di gran lunga superiore a quello degli indici diffusi dall'ISTAT, segnalando, quindi, un forte scostamento fra l'economia reale
e quella risultante dai numeri ufficiali. Nel contempo, si è affermata l'esigenza di garanzia della piena effettività del quadro normativo, compreso quello comunitario, avente la duplice finalità di assicurare la libera concorrenza, attraverso la trasparenza del mercato, e di tutelare il consumatore, attraverso il confronto dei prezzi alla produzione, all'ingrosso e, segnatamente, di quelli al dettaglio.
I Comuni hanno un rapporto di collaborazione con l'ISTAT, che trae origine da una normativa, rimasta sostanzialmente invariata fino ad oggi, e precisamente: il Regio Decreto Legge 20 febbraio 1927, n° 222, convertito nella Legge 2421 del 18 dicembre 1927.
Secondo tale normativa, l'ISTAT è incaricato di promuovere la costruzione degli indici in tutti i Comuni con più di 100.000 abitanti ed in altri, preferibilmente scelti tra i capoluoghi di provincia, o tra quelli con più di 50.000 abitanti, che abbiano uffici di statistica idonei (art. 1, R.D.L. 222/927).