Comune di Napoli - TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) 2019
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TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) 2019

Considerato che il Comune di Napoli non ha approvato, per l’anno 2019, la deliberazione relativa alle aliquote di imposta, si comunica che, ai sensi della normativa vigente, il contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta TASI 2019 dovuta a Saldo applicando le aliquote deliberate dall’Ente per l’anno di imposta precedente (2018), già applicate in sede di pagamento dell’Acconto, di seguito elencate. Si rammenta, inoltre, che, in caso di possesso dell’immobile inferiore a 12 mesi, per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta a Saldo utilizzando il programma disponibile sul sito istituzionale del Comune di Napoli, nel campo “mesi di possesso” bisogna inserire solo il numero dei mesi di possesso maturati nel secondo semestre dell’anno; e nel campo “includi nell’acconto” bisogna selezionare la voce “NO – acquistato dopo giugno”.
  1. Aliquote
  2. Valore imponibile
  3. Importi minimi
  4. Versamenti
  5. Abitazioni principali e assimilate
  6. Informazioni

Aliquote

Il Comune di Napoli con Deliberazione Consiliare n° 11 del 29 marzo 2018 ha determinato le seguenti aliquote di imposta:
 
A) Aliquota “beni merce”: 2,5 per mille
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3961)
Tale aliquota si applica al le unità immobiliari costruite e destinate, dalla ditta costruttrice, alla vendita, per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locate.
   
B) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3959)

Valore imponibile

Si ottiene incrementando la rendita catastale dell’immobile del 5% ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
 

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;  
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);  
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.

Importi minimi

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).

Versamenti

Il versamento della seconda rata, a Saldo, deve essere effettuato dal 1° al 16 dicembre 2019. In base a quanto disposto dall’art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n° 1017381649. Si fa presente, inoltre, che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, se occupati da soggetti diversi dal proprietario o titolare di altro diritto reale sul medesimo, il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato con la seguente ripartizione: 10% a carico dell’occupante e 90% a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale. 

Abitazioni principali e assimilate

Si rammenta, inoltre, ai signori contribuenti che, ai sensi della legge 28 dicembre 2016 n° 208, a decorrere dall’anno di imposta 2016, la TASI non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze. La TASI non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:

  • abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze);
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.

Informazioni

Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione  rivolgersi agli uffici, siti in Corso A. Lucci 82, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12 ovvero ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9–13): 081 7953 871 / 869 / 865.