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Idoneità statica

In questa pagina sono pubblicate le risposte ai principali quesiti in ordine alla certificazione di idoneità statica.

 

Domanda
il certificato d'idoneità statica deve essere presentato sempre? Qualunque sia l'abuso?
Risposta
ai sensi dell'art. 35 della legge 47/85, il certificato d'idoneità statica deve essere presentato quando l'opera abusiva supera i 450 mc e deve riguardare l'intero edificio, qualora l'opera abusiva faccia parte di un edificio di maggiori dimensioni. Quanto detto è valido per gli abusi condonati ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94. Diversamente, la legge regionale n. 10/04 ha reso la certificazione d'idoneità statica, unitamente alla perizia giurata, obbligatoria per tutti gli abusi condonati ai sensi della legge 326/03, a prescindere dalla loro tipologia e dalla loro volumetria.
 
Domanda
per la domanda di condono da me presentata ho già fornito tutta la documentazione, compreso l'doneità statica. Devo far firmare comunque i modelli di autocertificazione da un tecnico abilitato?
Risposta
se il certificato d'idoneità statica, ove richiesto dalla legge, è stato già presentato, non occorre che i modelli siano sottoscritti da un tecnico abilitato.