Contenuto della Pagina
Imposta di soggiorno
Con riferimento alla variazione delle
tariffe con decorrenza 1° luglio 2023 si precisa che per tutti coloro che si
avvalgono di portali di prenotazione, intermediari, ecc., per i soggiorni dal 1° luglio dovranno verificare che il versamento sia correttamente effettuato
osservando la nuova tariffa in vigore, integrando il versamento effettuato
dagli intermediari stessi qualora l’imposta sia stata corrisposta dall’ ospite
al momento della prenotazione, anteriormente all’ applicazione delle nuove
tariffe.
Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni:
081.7953749 - 081.7956901 - 081.7953792
Ufficio Imposta di Soggiorno
Con deliberazione n. 141 del 08/05/2023, la Giunta Comunale ha approvato le nuove tariffe dell'imposta, valide dal 1° luglio 2023, a seguito della pubblicazione della deliberazione medesima sul sito www.finanze.gov.it. Di seguito, si riporta il prospetto che mette a confronto le tariffe attuali, che conserveranno validità fino al 30/06/2023, con le nuove tariffe che saranno applicate a decorrere dal 1/07/2023:
Confronto tra vecchi e nuove tariffe imposta di soggiorno
|
fino al 30.06.23 |
dal 01.07.23 |
differenza |
Categoria |
€/notte |
€/notte |
€/notte |
Albergo 5 stelle lusso |
€ 5,00 |
€ 5,00 |
€ 0,00 |
Albergo 5 stelle |
€ 4,50 |
€ 5,00 |
€ 0,50 |
Albergo 4 stelle |
€ 4,00 |
€ 4,50 |
€ 0,50 |
Albergo 3 stelle |
€ 3,00 |
€ 3,50 |
€ 0,50 |
Albergo 2 stelle |
€ 2,00 |
€ 2,50 |
€ 0,50 |
Albergo 1 stella |
€ 1,50 |
€ 2,00 |
€ 0,50 |
Strutture ricettive extra alberghiere |
€ 2,50 |
€ 3,00 |
€ 0,50 |
Nella seduta del 4/08/2020, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 12, con la quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento comunale sull'Imposta di Soggiorno, in funzione delle novità introdotte dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.
Le modifiche apportate riguardano:
1. l’articolo 8, comma 1, lettere g, h) e i), stabilendo che a decorrere dal 1/07/2020 tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni e al versamento degli importi dichiarati con cadenza trimestrale, ( entro il 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre);
2. l’abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 9, che prevedevano la comminatoria di sanzioni per omessa incompleta o infedele dichiarazione e per mancato o tardivo riversamento dell'imposta. Il nuovo quadro sanzionatorio, fissato direttamente dalla legge, è il seguente:
- 2.1. per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100% al 200% dell'importo dovuto;
- 2.2. per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% per ciascun importo non versato.
Pertanto, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020, permane l'obbligo di dichiarazione e versamento periodico delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno, secondo le prescrizioni del regolamento.
Ulteriori novità
Autocensimento strutture
Per l'iscrizione al software Tourist Tax (si ricorda che si tratta di un adempimento a carattere obbligatorio, la cui mancata osservanza prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie), è stata messa a disposizione delle strutture una nuova funzionalità: in alternativa alla modalità tradizionale, che prevede la compilazione e la consegna dell'apposito modello cartaceo, ciascuna struttura può procedere autonomamente alla compilazione di un form, utilizzando l'apposita funzionalità presente sulla pagina di benvenuto del software.
Le informazioni e i relativi allegati inseriti saranno comunque oggetto di verifica da parte dell'ufficio. Una volta terminato il controllo dei dati inseriti, l'ufficio provvederà a confermare l'iscrizione. A seguito di tale conferma, all'indirizzo indicato in sede di compilazione del form perverranno le credenziali di accesso al sistema.
Si invita a preferire tale modalità di registrazione, in quanto determina una consistente riduzione dei tempi di attesa, provvedendo all'esatta e completa compilazione di tutti i campi.
Recupero importi non versati
L'ufficio sta effettuando una
ricognizione completa delle dichiarazioni e dei riversamenti effettuati da ciascuna strutture per il periodo 2015/2019. Al termine di tale attività, qualora dovesse riscontrarsi la presenza di versamenti non conformi agli importi dichiarati, si procederà al recupero degli stessi.
Per informazioni aggiuntive, è possibile consultare la sezione del sito riguardante l
'imposta di soggiorno per il 2019, fatto salvo tutto quanto specificato in precedenza.