Il
Codice della Strada
(D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992) all’art. 3,
punto 37, definisce
“PASSO CARRAIO: accesso ad
un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”
quindi l’accesso che consente il transito dei veicoli da un’area
ad uso pubblico ad un’area ad uso privato (o viceversa).
I passi
carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono
in:
- Passi Carrai caratterizzati dalla presenza di
manufatti, ovvero, sia da appositi intervalli lasciati nei
marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a
facilitare l’immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli
nella proprietà privata.
- Accessi Carrai o (passi carrai
a raso) quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi
carrai sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando
manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa
la superficie sottratta ad uso pubblico.
L’art. 22
dello stesso Codice sancisce che “senza la preventiva
autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono
essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai
fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad
uso pubblico e privato”. La norma è posta a tutela della sicurezza
e fluidità del traffico, dovendosi consentire all’ente
proprietario (e per esso alla Polizia Municipale) di valutare
l’eventuale pericolosità dell’accesso e le condizioni dei luoghi
(distanza dalle intersezioni, spazi di manovra, intensità e velocità
media del flusso veicolare, presenza di isole
pedonali, ecc.)
Pertanto chiunque intenda aprire un
nuovo accesso per i veicoli da un’area ad uso pubblico ad un’area
ad uso privato dovrà ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi
del sopracitato art. 22 del Codice della Strada.
Il rilascio della concessione comporta i seguenti versamenti:
A)
Diritti di istruttoria pratica: € 170,00
con bonifico sul seguente IBAN IT95X0306903496100000046118,
intestato
a Tesoreria Comune di Napoli, causale “N1591 – via/piazza
_____________”.
B)
Canone di occupazione di suolo pubblico, determinato dall'Ufficio in
funzione dei mq occupati, della durata della occupazione e della
categoria della strada occupata, sul C/C n. 49543655 (IBAN IT18Z0760103400000049543655),
intestato a Ufficio
Tributi COSAP del Comune di Napoli.
C) Deposito
cauzionale mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di
Napoli o sul seguente IBAN IT44V0306903496100000046116,intestato
a Tesoreria Comune di Napoli Conto Depositi Cauzionali, causale
“Passo Carraio in via/piazza a ______________”
determinato dall'Ufficio in funzione dei valori unitari per le varie
tipologie di pavimentazione stradale.
N.B.: il deposito cauzionale è
previsto nel caso che la realizzazione del passo carraio comporti la
modifica del piano stradale ed il costo varia in relazione alla
tipologia di pavimentazione ed alla dimensione del taglio per la
realizzazione dell’intervallo nel marciapiede.
D)
Marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sull'atto concessorio al
momento del rilascio.
Il
procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, al netto di
eventuali sospensioni dalla presentazione dell'istanza.
La
concessione può essere richiesta per la durata massima di anni 20 e,
alla scadenza può essere rinnovata per la stessa durata della
concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima
della scadenza nella quale va attestata la sussistenza di tutti i
requisiti necessari all’occupazione, alle stesse condizioni
dell’atto di concessione originario, e vanno pagati i diritti di
istruttoria pratica: € 78,00 con bonifico sul seguente IBAN IT95X0306903496100000046118, intestato a Tesoreria Comune di Napoli,
causale “N1591 Rinnovo Concessione n. _____ del ______” (da
utilizzare MOD PC SCIA RINNOVO).
Il
concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della
sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione,
con contestuale riconsegna del titolo, indirizzata al competente
Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente.
La
cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di
presentazione dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto
per l’anno in cui viene effettuato il recesso.
In caso di rinuncia
della concessione o di scadenza della stessa, il concessionario deve
provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei
luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal
Comune.
In mancanza, vi provvede il Comune a spese del
concessionario.
La
concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle
norme di legge e dei regolamenti comunali.
Il titolare della
concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale
eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del soggetto titolare
della concessione.
La voltura della concessione è soggetta alla
presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del
concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che
ha rilasciato il provvedimento di concessione o che ha ricevuto la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività di rinnovo ed al
Servizio tributario competente.
In detta comunicazione si dovrà
attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e
l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i
requisiti, anche soggettivi, del subentrante necessari
all'occupazione.
Inoltre
si dovrà allegare a tale
richiesta la ricevuta di pagamento per
i diritti
di istruttoria pratica: € 78,00
con bonifico sul seguente IBAN IT95X0306903496100000046118,
intestato a Tesoreria
Comune di Napoli, causale “N1591 Voltura
Concessione n. _____ del ______”.
La
voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della
comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto
del Comune in autotutela (da utilizzare MOD PC SCIA
VOLTURA).