PANCHETTI, VETRINE, ESPOSITORI E
FIORIERE (riferimenti normativi)
“A
chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla
pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto
delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per
esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si
affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme
vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si
estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato” (art. 27 del
Regolamento Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 46 del 09/03/2001).
Lo spazio richiesto dovrà inoltre
essere compreso nello spazio delimitante la superficie interna del
locale con altezza compatibile alla normativa vigente ed il
restante tratto di marciapiede, “dovrà consentire la viabilità
pedonale con un’ampiezza non meno di 2 metri” così
come indicato dall’art. 20 comma 3 del D. Lgs. 30/04/992
n°285 (C.d.S. vigente).
Questo tipo di autorizzazione è valida solo nell'orario di apertura
dell'esercizio commerciale. Le strutture autorizzate, pertanto, non
potranno permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso
(art. 27 del Regolamento PU).
Il
rilascio della concessione comporta i seguenti versamenti:
A)
Diritti di istruttoria pratica: € 155,00
con bonifico sul seguente IBAN IT95X0306903496100000046118,
intestato
a Tesoreria Comune di Napoli, causale “N1591 – via/piazza
_____________”.
B)
Canone di occupazione di suolo pubblico, determinato dall'Ufficio in
funzione dei mq occupati, della durata della occupazione e della
categoria della strada occupata, sul C/C n. 49543655 (IBAN IT18Z0760103400000049543655),
intestato a Ufficio
Tributi COSAP del Comune di Napoli.
C)
N. 2 marca da bollo di Euro 16,00 da apporre n. 1 sulla domanda e n.
1 sull'atto concessorio al momento del rilascio.
Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dalla presentazione dell'istanza.
Le
concessioni permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata
della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima
della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del
dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari
all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione
originario (SCIA RINNOVO).
Il
concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della
sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione
e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente
Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente.
La
cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di
presentazione dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto
per l’anno in cui viene effettuato il recesso.
La
concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle
norme di legge e dei regolamenti comunali.
Il titolare della
concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale
eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici.
La voltura della
concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a
firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente
causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione
ed al Servizio tributario competente.
In detta comunicazione si dovrà
attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e
l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i
requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari
all'occupazione.
La voltura ha effetto a partire dalla data di
ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di
sospensione o divieto del Comune in autotutela (SCIA VOLTURA).