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Occupazione permanente di soprassuolo
Responsabile
TENDA – (riferimenti normativi)
“Il
basamento degli edifici e la continuità degli assi stradali
rappresentano gli elementi di riconoscibilità urbana dell’uomo che
cammina: ad altezza dell’occhio umano e nella cadenza del tempo
della successione dei passi si fruisce principalmente
dell’architettura del piano basamentale.
Gli elementi
architettonici delle botteghe (artigianali, commerciali o terziarie)
quali vetrine, vani di ingresso, cornici, insegne, tende, pensiline,
sistema di illuminazione possono costituire un ulteriore e
determinante parametro di qualità urbana.…….. per gli
interventi nei centri storici, va conservata la sagoma e la
dimensione del vano originario con il restauro dei materiali di
rivestimento delle cornici intorno ad esso” (
art. 71 del
Regolamento Edilizio del Comune di Napoli).
Per il Regolamento
Edilizio, l’istallazione di tende da sole rientra nel novero degli
interventi di manutenzione straordinaria (
art. 6 comma 1 - Punto
g) ed è quindi necessario acquisire, prima dell’istanza di
occupazione, il titolo edilizio previsto, la CILA.
Per il
Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992)
art. 20,
comma 1: “Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata
ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi
fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade
di tipo E) (strade urbane di quartiere) ed F) (strade locali)
l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione
che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico
ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che
essa non determini intralcio alla circolazione”.
Quindi le tende
mobili e le loro armature sono consentite dove vi sono i marciapiedi
ed in nessun caso oltre la larghezza di questi diminuita di m. 0,30 e
possono essere abbassate fino a m. 2,10 dal piano del marciapiede
stesso, oppure su strade per le quali è stato “predisposto un
itinerario alternativo per il traffico...”
La richiesta
Va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unità Attività Tecniche della IX Municipalità, con marca da bollo da Euro 16,00 utilizzando il Modulo
(MOD AM) con gli allegati richiesti.
Costo della concessione
Il rilascio della concessione comporta i seguenti versamenti:
A)
diritti di istruttoria pratica: € 155,00
con bonifico sul seguente IBAN
IT95X0306903496100000046118,
intestato
a Tesoreria Comune di Napoli, causale “N1591 – via/piazza
_____________”.
B)
canone di occupazione di suolo pubblico, determinato dall'Ufficio in
funzione dei mq occupati, della durata della occupazione e della
categoria della strada occupata, sul C/C n. 49543655 (IBAN
IT18Z0760103400000049543655),
intestato a Ufficio
Tributi
COSAP del Comune di Napoli.
C)
marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sull'atto concessorio al
momento del rilascio.
Il
procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, al netto di
eventuali sospensioni dalla presentazione dell'istanza.
Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario
(SCIA RINNOVO).
Il
concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della
sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione
e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente
Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente.
La
cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di
presentazione dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto
per l’anno in cui viene effettuato il recesso.
La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici.
La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione ed al Servizio tributario competente.
In detta comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari all'occupazione.
La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela
(SCIA VOLTURA).