Comune di Napoli - Municipalità 9 - Soccavo, Pianura - Occupazione permanente di soprassuolo
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Occupazione permanente di soprassuolo

 

Responsabile

TENDA – (riferimenti normativi)

“Il basamento degli edifici e la continuità degli assi stradali rappresentano gli elementi di riconoscibilità urbana dell’uomo che cammina: ad altezza dell’occhio umano e nella cadenza del tempo della successione dei passi si fruisce principalmente dell’architettura del piano basamentale.
Gli elementi architettonici delle botteghe (artigianali, commerciali o terziarie) quali vetrine, vani di ingresso, cornici, insegne, tende, pensiline, sistema di illuminazione possono costituire un ulteriore e determinante parametro di qualità urbana.…….. per gli interventi nei centri storici,  va conservata la sagoma e la dimensione del vano originario con il restauro dei materiali di rivestimento delle cornici intorno ad esso” (art. 71 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli).
Per il Regolamento Edilizio, l’istallazione di tende da sole rientra nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria (art. 6 comma 1 - Punto g) ed è quindi necessario acquisire, prima dell’istanza di occupazione,  il titolo edilizio previsto, la CILA.
Per il Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992) art. 20, comma 1: “Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) (strade urbane di quartiere) ed F) (strade locali) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione”.
Quindi le tende mobili e le loro armature sono consentite dove vi sono i marciapiedi ed in nessun caso oltre la larghezza di questi diminuita di m. 0,30 e possono essere abbassate fino a m. 2,10 dal piano del marciapiede stesso, oppure su strade per le quali è stato “predisposto un itinerario alternativo per il traffico...”
 
 

La richiesta

Va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unità Attività Tecniche della IX Municipalità, con marca da bollo da Euro 16,00 utilizzando il Modulo (MOD AM) con gli allegati richiesti.
 

Costo della concessione

 
Il rilascio della concessione comporta i seguenti versamenti:

A) diritti di istruttoria pratica: € 155,00 con bonifico sul seguente IBAN IT95X0306903496100000046118, intestato a Tesoreria Comune di Napoli, causale “N1591 – via/piazza _____________”.
B) canone di occupazione di suolo pubblico, determinato dall'Ufficio in funzione dei mq occupati, della durata della occupazione e della categoria della strada occupata, sul C/C n. 49543655 (IBAN IT18Z0760103400000049543655), intestato a Ufficio Tributi COSAP del Comune di Napoli.
C) marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sull'atto concessorio al momento del rilascio.
 
 
Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dalla presentazione dell'istanza.
 
 
Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario (SCIA RINNOVO).
 
 
Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente.
La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene effettuato il recesso.
 
La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici.
La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione ed al Servizio tributario competente.
In detta comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari all'occupazione.
La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela (SCIA VOLTURA).