La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente pronunciata, in virtù del rinvio pregiudiziale azionato dal Consiglio di Stato italiano, sulla natura giuridica e sul regime normativo, in materia di appalti pubblici, della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
La federazione sportiva aveva organizzato una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di facchinaggio al seguito delle squadre nazionali di calcio e presso il magazzino della FIGC per una durata di tre anni. In seguito all’esito di tale procedura uno degli offerenti aveva presentato un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Secondo tale offerente, la FIGC dovrebbe essere considerata come un organismo di diritto pubblico e avrebbe quindi dovuto rispettare le regole previste dalla normativa in materia di appalti pubblici. Poiché il giudice amministrativo ha accolto il ricorso e ha annullato l’affidamento dell’appalto in questione, la FIGC ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, contestando la premessa secondo cui la Federazione dovrebbe essere qualificata come organismo di diritto pubblico. Alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’UE due questioni pregiudiziali relative alla interpretazione della direttiva europea in materia di affidamento degli appalti pubblici. Il giudice comunitario ha cercato di chiarire se la FIGC soddisfi alcuni presupposti, enunciati dalla direttiva europea, per poter essere qualificata come organismo di diritto pubblico ed essere così tenuta ad applicare le norme in materia di affidamento degli appalti pubblici.
Nel quadro delle sue argomentazioni, la Corte ha rilevato che l’attività di interesse generale, costituita dallo sport, è realizzata in Italia dalle diverse federazioni nazionali nell’ambito di compiti a carattere pubblico, attribuiti dalla normativa nazionale. Da ciò, la Corte ha stabilito che qualora fosse assicurata la realizzazione di questi compiti, una federazione nazionale come la FIGC potrebbe essere considerata come creata per soddisfare esigenze diinteresse generale e potrebbe quindi essere assoggettata allenorme in materia di affidamento degli appalti pubblici.