Dal 14 aprile 2021 è
vigente il “
Nuovo regolamento per
l’esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing”
approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con la Deliberazione n. 6 del
23/03/2021;
in particolare, in tale regolamento è stata integrata alla disciplina delle
attività di acconciatore e di estetista una
specifica disciplina per le attività di tatuaggio e piercing.
In
sintesi:
a) I soggetti
titolari degli esercizi di tatuaggio e/o piercing
esistenti alla data del 14 aprile 2021 (data di entrata in vigore
delle modifiche al citato Regolamento con l’inserimento della disciplina di
tali attività), possono continuare l’attività nel rispetto delle prescrizioni
inerenti i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché, le misure
igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria, contenute nella
Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010, e nelle “
Linee guida per l’esecuzione di procedure di
tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” di cui alla Circolare del
Ministero della Sanità 05.02.1998 n. 2.9/156, e successivi “Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore
della Sanità” di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 16.07.1998
n. 2.8.633 (cfr. Art. 34, comma 2 del Regolamento);
b) Entro i sei mesi
successivi alla citata data del 14 aprile 2021,
tutti i soggetti titolari degli esercizi di tatuaggio e/o piercing esistenti
alla data del 14 aprile 2021 sono tenuti a presentare una S.C.I.A. ai sensi
dell’
art. 7 del Regolamento, nel rispetto delle relative disposizioni (cfr.
Art. 34, comma 3 del Regolamento);
c) Dalla medesima
data del
14 aprile 2021 l’apertura
di nuovi esercizi di tatuaggio e/o piercing, il trasferimento della sede
operativa dell’impresa già autorizzata da una zona all’altra del territorio
comunale, e il subingresso nell’esercizio dell’attività, in proprietà o in
gestione, sia per atto fra vivi che a causa di morte, sono soggetti a preventiva
SCIA da inoltrarsi al
SUAP, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento
(cfr. Art. 8, comma 1 del Regolamento).
Obblighi specifici
per gli esercizi di tatuaggio e/o piercing - informare gli utenti
sugli effetti a distanza delle procedure di tatuaggio e/o piercing, mediante la
relativa sottoscrizione della “Scheda
informativa” di cui all’
allegato 1a della Deliberazione della G.R.C. n.157
del 25 febbraio 2010, nonché
esporre nel
locale, in modo ben visibile, il “Memorandum
per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od
orecchini (piercing)” allegato alla Circolare del Ministero della
Sanità del 16.07.1998 n. 2.8/633;
- verificare, prima
dell’effettuazione della procedura, che il richiedente sia maggiorenne, e in
caso contrario acquisire l’autorizzazione dei genitori o del tutore mediante la
“
Scheda di autorizzazione del minore al
tatuaggio o piercing” di cui all’
allegato
1b della richiamata Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25
febbraio 2010;
- istituire e custodire
presso il locale autorizzato il “
Registro
delle prestazioni” riportante: le generalità complete del cliente; la
procedura effettuata; l’autorizzazione dei genitori o del tutore (nel caso di
cliente minorenne); la dichiarazione firmata dall’utente edotto sulla procedura
e sulle conseguenze della medesima (consenso informato) e sul trattamento dei
dati personali (
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
-
rilasciare all’utente un’attestazione, su carta intestata a firma
dell’operatore, riportante oltre alle generalità del soggetto sottoposto alla
prestazione, la tipologia della medesima prestazione (tatuaggio o di piercing),
la data di effettuazione e il materiale utilizzato, come da “Scheda di attestazione” di cui all’
allegato 1c della citata Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25
febbraio 2010.