Comune di Napoli - Notizie e informazioni sull'I.MU. (Imposta Municipale Propria) 2021
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Notizie e informazioni sull'I.MU. (Imposta Municipale Propria) 2021

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Si rammenta ai signori contribuenti che, ai sensi della legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la TASI è stata abolita.
PAGAMENTO SALDO 2021 (16 DICEMBRE 2021)  

Considerato che il Comune di Napoli non ha approvato, per l’anno 2021, la deliberazione relativa alle aliquote di imposta, si comunica che, ai sensi della normativa vigente, il contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta IMU 2021 dovuta a Saldo applicando le aliquote deliberate dall’Ente per l’anno di imposta precedente (2020), già applicate in sede di pagamento dell’Acconto, di seguito elencate.
 
  1. Aliquote
  2. Variazioni 2021
  3. Valore imponibile
  4. Abitazioni principali e assimilate
  5. Comodati
  6. Pensionati residenti all'estero
  7. Esenzioni dal pagamento IMU 2021
  8. Importi minimi
  9. Versamenti
  10. Informazioni
 

ALIQUOTE

A)  Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912) Ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
§  DETRAZIONE: oltre al beneficio dell’aliquota ridotta, per l’abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell’immobile e che va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione d’uso.
§  PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola secondo l’aliquota del 10,6 per mille.  

B)  Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati) Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l’imposta va calcolata con l’aliquota del 10,6 per mille. Si fa presente che l’imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune. Per gli immobili locati con contratto conforme all’Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 7 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’importo da pagare, ai sensi della legge n. 160/2019, è pari al 75% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 10,6 per mille. Il riconoscimento della citata riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli, disponibili in questa pagina: www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27144, allegando alla stessa copia del contratto debitamente registrato e - per i contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni di categoria sottoscriventi il citato Accordo o successivamente aderenti - dell’apposita attestazione di conformità rilasciata da una della medesime Associazioni. La presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142 Napoli

C) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale) Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l’importo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 7,6 per mille (articolo 1, comma 753, legge 27 dicembre 2019 n. 160). Il contribuente, viceversa, verserà al Comune l’importo dell’imposta dovuta applicando, l’aliquota del 3 per mille.

D) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3913)  

E) Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce): 2,5 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3939)   

VARIAZIONI 2021

La dichiarazione di variazione IMU 2021, se dovuta, va presentata, entro il 30 giugno 2022, a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142 Napoli.

VALORE IMPONIBILE

Si ottiene incrementando la rendita catastale dell’immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
· 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
· 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
·  80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
·  65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
·  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
· 135 per i terreni agricoli. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area al 1° gennaio 2021.

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§  IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.
§  IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
§  TERRENI AGRICOLI: a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli individuati dall’articolo 1 – comma 13 – della legge n. 208/2015.

ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE

Si rammenta, inoltre, ai signori contribuenti che, ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l’IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze. L’IMU non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:
·      all’abitazione posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
·      alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
·      alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
·      ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
·      alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
·      ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COMODATI

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 1, comma 747, lettera c), della citata legge n. 160/2019, a decorrere dall’anno di imposta 2020, alle unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Napoli), si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione della base imponibile del 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Napoli un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione in questione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato. Il beneficio in questione, inoltre, si estende, in caso di morte, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

Si fa presente, ancora, che, ai sensi della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dall’anno di imposta 2021, alle unità immobiliari ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione dell’importo dovuto del 50%. Ai fini dell'applicazione della citata disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2021

Si fa presente che, ai sensi della citata legge n. 178/2020 e del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, non è dovuta l’IMU 2021 relativa a:
 ·      immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale tipologia di immobili è esente fino all’anno di imposta 2022;
 ·      immobili, posseduti da persone fisiche, concessi in locazione ad uso abitativo per i quali è stata emessa, entro il 28 febbraio 2020, una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;
·      immobili, i cui titolari sono persone fisiche, concessi in locazione ad uso abitativo per i quali è stata emessa, dopo il 28 febbraio 2020, una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o 31 dicembre 2021.

I soggetti di cui agli ultimi due punti hanno diritto al rimborso dell’IMU 2021 eventualmente pagata entro il 16 giugno 2021. L’istanza di rimborso deve essere presentata - a mezzo PEC alla casella entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo mail all’indirizzo entrate.ici-imu-tasi@comune.napoli.it ovvero a mezzo raccomandata postale indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142 Napoli - secondo le modalità di cui all’allegato Decreto Ministero Economia e Finanze del 30 settembre 2021.  

 Si rammenta che, ai sensi della citata legge n. 178/2020, non era dovuto l’Acconto IMU 2021 relativo a:
 ·      immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 ·      immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 ·      immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 ·      immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 ·      immobili posseduti da soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR. La citata esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori e a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.Relativamente ai soggetti passivi con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, l’esenzione in questione spetta esclusivamente se i citati ricavi o i compensi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, non siano superiori a 10 milioni di euro.  
 
Si ricorda, che i soggetti che usufruiscono delle citate esenzioni sono tenuti alla presentazione, entro il 30 giugno 2022, di apposita dichiarazione IMU nella quale devono essere indicati i dati catastali completi dell’immobile o degli immobili per i quali si è usufruito dell’esenzione, il periodo di esenzione (barrando anche l’apposita casella), la partita IVA e il codice ATECO dell’attività svolta (entrambi da riportare nel campo annotazioni). La presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142 Napoli.
 

IMPORTI MINIMI

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).

VERSAMENTI

Il versamento della seconda rata, a Saldo, deve essere effettuato dal 1° al 16 dicembre 2021.

 In base a quanto disposto dall’art. 1, c. 166, della legge n. 296/2006 il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 L’imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n. 1008857615. Si rammenta, inoltre, che, in caso di possesso dell’immobile inferiore a 12 mesi, per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta a Saldo utilizzando il programma disponibile al seguente indirizzo internet https://riscotel.it/calcoloimu/ nel campo “mesi di possesso” bisogna inserire solo il numero dei mesi di possesso maturati nel secondo semestre dell’anno; e nel campo “includi nell’acconto” bisogna selezionare la voce “NO – acquistato dopo giugno”.

INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet www.comune.napoli.it – Area Tematica: Tributi locali, oppure rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9–13): 081 7953 871 / 869 / 865.