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Notizie e informazioni sull'I.MU. (Imposta Municipale Propria) 2021
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Si rammenta ai signori
contribuenti che, ai sensi della legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la TASI è stata abolita.
PAGAMENTO SALDO 2021 (16 DICEMBRE 2021)
Considerato che il
Comune di Napoli non ha approvato, per l’anno 2021, la deliberazione relativa alle
aliquote di imposta, si comunica che, ai sensi della normativa vigente, il
contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta IMU 2021 dovuta a Saldo
applicando le aliquote deliberate dall’Ente per l’anno di imposta precedente (2020),
già applicate in sede di pagamento dell’Acconto, di seguito elencate.
- Aliquote
- Variazioni 2021
- Valore imponibile
- Abitazioni principali e assimilate
- Comodati
- Pensionati residenti all'estero
- Esenzioni dal pagamento IMU 2021
- Importi minimi
- Versamenti
- Informazioni
ALIQUOTE
A) Aliquota Abitazione Principale di categoria
catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da
indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini
IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
§
DETRAZIONE: oltre al
beneficio dell’aliquota ridotta, per l’abitazione principale spetta una
detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari
residenti nell’immobile e che va rapportata al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione d’uso.
§
PERTINENZE
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze
in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola
secondo l’aliquota del 10,6 per mille.
B) Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici
tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per
le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli
immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di
quelli di categoria catastale D), l’imposta va calcolata con l’aliquota del
10,6 per mille. Si fa presente che l’imposta dovuta per tali immobili è
riservata interamente al Comune.
Per gli immobili locati con contratto conforme
all’Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 7
novembre 2017, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998
n. 431, l’importo da pagare, ai
sensi della legge n. 160/2019, è pari al 75% dell’imposta dovuta
applicando l’aliquota del 10,6 per mille.
Il
riconoscimento della citata riduzione è subordinato alla presentazione, entro
il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, di apposita
dichiarazione da compilarsi su modelli, disponibili in questa pagina:
www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27144, allegando alla stessa copia del contratto debitamente registrato e - per i
contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni di categoria
sottoscriventi il citato Accordo o successivamente aderenti - dell’apposita
attestazione di conformità rilasciata da una della medesime Associazioni.
La
presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla
casella:
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142
Napoli
C) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6
per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici
tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale,
3930 per la quota Comunale)
Per gli
immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l’importo dell’imposta
dovuta applicando l’aliquota del 7,6 per mille (articolo 1, comma 753, legge 27
dicembre 2019 n. 160). Il
contribuente, viceversa, verserà al Comune l’importo dell’imposta dovuta
applicando, l’aliquota del 3 per mille.
D) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1
per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3913)
E) Aliquota fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce): 2,5 per mille (Codice
tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3939)
VARIAZIONI 2021
La
dichiarazione di variazione IMU 2021, se dovuta, va presentata, entro il 30 giugno 2022, a
mezzo PEC alla casella:
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142
Napoli.
VALORE IMPONIBILE
Si
ottiene incrementando la rendita catastale dell’immobile del 5% (del 25% se
trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
· 160
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
· 140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5;
· 80
per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
· 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
· 55
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
· 135
per i terreni agricoli.
Per
le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato
dell’area al 1° gennaio 2021.
******************************************************************************************
§
IMMOBILI STORICI: per i fabbricati
di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
n. 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto
del 50%.
§
IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore
imponibile è ridotto del 50%.
§
TERRENI AGRICOLI: a decorrere
dall’anno 2016 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli individuati
dall’articolo 1 – comma 13 – della legge n. 208/2015.
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE
Si rammenta, inoltre,
ai signori contribuenti che, ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l’IMU non si applica alle abitazioni
principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative
pertinenze.
L’IMU non si applica,
in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti
unità immobiliari:
·
all’abitazione posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o
disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a
condizione che la stessa non risulti locata;
·
alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
·
alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
·
ai
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, adibiti ad abitazione principale;
·
alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli,
a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;
·
ad un
unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica.
COMODATI
Si fa presente che, ai
sensi dell’articolo 1, comma 747, lettera c), della citata legge n. 160/2019, a
decorrere dall’anno di imposta 2020, alle
unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le
utilizzano come abitazione principale
(a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una
sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nel Comune di Napoli), si applica l’aliquota
ordinaria del 10,6 per mille, con
riduzione della base imponibile del 50%. Il beneficio si applica anche nel
caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel
Comune di Napoli un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9. La riduzione in questione decorre dalla data di registrazione del
contratto di comodato. Il beneficio in questione, inoltre, si estende, in caso
di morte, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Ai fini
dell'applicazione delle citate disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel
modello di dichiarazione IMU.
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
Si fa presente, ancora,
che, ai sensi della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dall’anno di imposta 2021, alle unità
immobiliari ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di
assicurazione diverso dall’Italia, si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille,
con riduzione dell’importo dovuto del
50%. Ai fini dell'applicazione della citata disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2021
Si fa presente che, ai
sensi della citata legge n. 178/2020 e del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, non è dovuta l’IMU 2021
relativa a:
·
immobili
rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici,
teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti
passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale tipologia di
immobili è esente fino all’anno di imposta 2022;
·
immobili,
posseduti da persone fisiche, concessi in locazione ad uso abitativo per i
quali è stata emessa, entro il 28 febbraio 2020, una convalida di sfratto per
morosità la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;
·
immobili,
i cui titolari sono persone fisiche, concessi in locazione ad uso abitativo per
i quali è stata emessa, dopo il 28 febbraio 2020, una convalida di sfratto per
morosità la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o 31 dicembre
2021.
I soggetti di cui agli
ultimi due punti hanno diritto al rimborso dell’IMU 2021 eventualmente pagata
entro il 16 giugno 2021. L’istanza di rimborso deve essere presentata - a mezzo
PEC alla casella
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo mail all’indirizzo
entrate.ici-imu-tasi@comune.napoli.it
ovvero a mezzo raccomandata postale indirizzata al Comune di Napoli / Servizio
Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142 Napoli - secondo le modalità di
cui all’allegato Decreto Ministero Economia e Finanze del 30 settembre 2021.
Si rammenta che, ai
sensi della citata legge n. 178/2020, non era dovuto l’Acconto IMU 2021
relativo a:
·
immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e
fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
·
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle
colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei
campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle
attività ivi esercitate;
·
immobili
rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti
attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi
fieristici o manifestazioni;
·
immobili
destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i
relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
·
immobili
posseduti da soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o
producono reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR. La citata esenzione
si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le
attività di cui sono anche gestori e a condizione che
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia
inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi dell’anno 2019.Relativamente ai soggetti passivi con ricavi
di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o con compensi di
cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, l’esenzione in questione spetta
esclusivamente se i citati ricavi o i compensi, nel periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2019, non siano superiori a 10 milioni di euro.
Si ricorda,
che i soggetti che usufruiscono delle citate esenzioni sono tenuti alla
presentazione, entro il 30 giugno 2022, di apposita dichiarazione IMU nella
quale devono essere indicati i dati catastali completi dell’immobile o degli
immobili per i quali si è usufruito dell’esenzione, il periodo di esenzione
(barrando anche l’apposita casella), la partita IVA e il codice ATECO
dell’attività svolta (entrambi da riportare nel campo annotazioni).
La
presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla
casella:
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142 Napoli.
IMPORTI MINIMI
Il
contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da
versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito
all’imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).
VERSAMENTI
Il versamento della
seconda rata, a
Saldo, deve essere effettuato
dal 1° al 16 dicembre 2021.
In base a
quanto disposto dall’
art. 1, c. 166, della legge n. 296/2006 il pagamento
dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto
importo.
L’imposta
può essere versata utilizzando il
modello
F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale
n. 1008857615.
Si rammenta, inoltre,
che,
in caso di possesso dell’immobile
inferiore a 12 mesi, per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta a Saldo
utilizzando il programma disponibile al seguente indirizzo internet
https://riscotel.it/calcoloimu/ nel
campo
“mesi di possesso” bisogna
inserire solo il numero dei mesi di possesso maturati nel secondo semestre
dell’anno; e nel campo
“includi nell’acconto”
bisogna selezionare la voce
“NO –
acquistato dopo giugno”.
INFORMAZIONI
Per ogni
ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet
www.comune.napoli.it – Area Tematica: Tributi
locali, oppure rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al
venerdì, orario 9–13): 081 7953 871 / 869 / 865.