Con avvisi
pubblicati sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Napoli e con
note indirizzate alle Amministrazioni richiedenti, il Servizio Protocollo, Albo
Pretorio e Notifiche, d'intesa con il Dipartimento Segreteria Generale, rende
noto che non sono garantite, per grave contrazione di organico e sino a nuova
comunicazione, le procedure di notificazione a mezzo messo comunale per conto
di altre PP.AA.
La legge 3 agosto
1999 n. 265, al comma 5 dell'
art.
10, ha sostituito il primo comma
dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, disponendo che "Le
norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono
applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.
29 e
s.m.i., da parte dell'ufficio che adotta l'atto
stesso".
Di conseguenza,
in generale, a tutte le pubbliche amministrazioni è ora attribuito il potere di
provvedere direttamente alla notificazione dei propri atti a mezzo del servizio
postale secondo le modalità della legge 890/92.
Le
Amministrazioni sono invitate ad utilizzare il ricorso al Servizio postale con
le modalità alternative previste dalla normativa, successivamente alla notifica
postale, se il destinatario sia risultato sconosciuto o trasferito presso altro
domicilio sconosciuto, è possibile richiedere il deposito presso la Casa
Comunale dell'ultima residenza conosciuta dalla consultazioni delle banche dati
informatizzate, oggi anche A.N.P.R., ai sensi dell'
art. 143 c.p.c..