Sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 30/12/2021 è stato pubblicato il
DECRETO-LEGGE
30 dicembre 2021, n. 229 "
Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza
sanitaria", vigente al 31/12/2021.
Il
provvedimento prevede nuove misure in merito al Green Pass rafforzato (che si
può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione) e alle
quarantene per vaccinati.
Green Pass rafforzato
A
partire dal 10 gennaio e fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 (31 marzo
2022), il Green Pass rafforzato sarà
obbligatorio per:
- alberghi e altre strutture
ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi,
anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e
centri congressi;
- feste conseguenti alle
cerimonie civili o religiose;
- impianti di risalita con
finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
servizi di ristorazione all'aperto, piscine e
centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri
benessere anche all'aperto; centro culturali, centri sociali e ricreativi per
le attività all'aperto;
- l'accesso e l'utilizzo dei mezzi
di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantena per i vaccinati
Per
coloro che, nei 120 giorni (4 mesi) dal
completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente
alla somministrazione della dose di richiamo hanno avuto contatti stretti con
soggetti confermati positivi al Covid -19,
non è più prevista la quarantena ma una forma di auto - sorveglianza:- fino al
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto,
è obbligatorio
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;
-
ed effettuare un
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars – Cov
- 2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto.
La
cessazione della quarantena o dell'auto - sorveglianza consegue all'esito
negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso
centri privati a ciò abilitati; in quest'ultimo caso, la trasmissione, con
modalità anche elettroniche, all'ASL territorialmente competente, del referto
con esito negativo, determina la cessazione del regime di quarantena o del
periodo di auto - sorveglianza.