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Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021
A seguito
dell’emanazione del Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, il Ministero
della Salute ha adottato in pari data, una nuova Circolare avente ad oggetto
"Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento legate alla
diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS CoV-2 Omicron".
Nello
specifico:
1.
Quarantena e sue modalità alternative
La
quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito
riportate:
Contatti
stretti (ad ALTO RISCHIO)
1)
Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale
primario (cioè che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due
previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14
giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista
nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine
del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con
risultato negativo;
2)
Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120
giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se
asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al
termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con
risultato negativo;
3)
Soggetti asintomatici che:
-
abbiano ricevuto la dose booster, oppure
-
abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
oppure
-
siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
non
si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la
rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19
4)
Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera
fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Per
i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine
chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere
mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile
garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a
sorveglianza passiva.
2.
Isolamento
Quanto
ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o
che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento
può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre
stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla
condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test
molecolare o antigenico con risultato negativo.