Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato
pubblicato il DECRETO LEGGE 7 gennaio 2022 n. 1
che introduce “
Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19,
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore”.
Il suddetto decreto, entrato in
vigore in data 08 gennaio 2022, introduce l’obbligo vaccinale per coloro che
abbiano compiuto i 50 anni di età; prevede, per l’accesso ai luoghi di lavoro
dei lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il Green Pass Rafforzato
a partire dal 15 febbraio 2022;
modifica, per quanto riguarda la scuola, le regole per gestire i casi di
positività.
Le principali misure adottate
- Obbligo di vaccinazione over 50
A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 15/06/2022, il decreto
stabilisce l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da
SARS- CoV-2 ai
cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel
territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età.
L’obbligo non sussiste in caso di
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico
vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia
di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione
può essere omessa o differita.
Per il periodo in cui la vaccinazione
è omessa o differita, il datore di lavoro può impiegare i lavoratori a mansioni
anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il
rischio di diffusione del contagio da SARS – Cov- 2.
Sanzioni pecuniarie
In caso di inosservanza dell’obbligo
vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1°
febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1°
febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo
vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con
circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1°
febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo
vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi
COVID-19.
L'irrogazione della sanzione (una
tantum) è effettuata dal Ministero della Salute attraverso l’Agenzia delle Entrate
- Riscossione.
- Estensione Green Pass Rafforzato sui luoghi di
lavoro per gli over 50
Per i lavoratori pubblici e
privati che abbiano compiuto 50 anni di
età, il decreto prevede il Green Pass
Rafforzato (ottenibile solo a seguito di vaccinazione o guarigione)
per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15
febbraio 2022 (dunque non sarà più sufficiente per accedere al luogo di
lavoro, il tampone molecolare o antigenico).
L’obbligo vaccinale è esteso, senza
limiti d’età, al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
I lavoratori, nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso della certificazione verde
COVID - 19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non
oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti
la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
È vietato l'accesso dei lavoratori ai
luoghi di lavoro in violazione del predetto obbligo vaccinale.
Se l'obbligato al vaccino è colto sul
luogo di lavoro senza green pass rafforzato, la sanzione amministrativa è
stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- Estensione del Green
Pass Base per l’accesso a servizi ed attività
Fino al 31 marzo 2022, è
consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi
COVID-19, di vaccinazione e guarigione, l'accesso ai seguenti servizi e
attività , nell'ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona (dal 20
gennaio 2022);
b) pubblici uffici, servizi postali,
bancari e finanziari, attività commerciali, (dal 1 febbraio 2022), fatti salvi
quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e
primarie della persona, da individuarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
c) colloqui visivi in presenza con i
detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori (dal 20 gennaio 2022).
- Gestione dei casi di positività nel sistema scolastico
In ambito scolastico il decreto
stabilisce delle nuove regole per la gestione dei casi di positività. Nello
specifico:
1)
nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività è
prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
2)
nella scuola primaria (Scuola
elementare):
– con
un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing.
L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare
appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà
ripetuto dopo cinque giorni (T5);
– in presenza di
due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la
didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
3)
nella scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo,
istituti tecnici
ecc.):
– fino a
un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula,
delle mascherine FFP2;
– con
due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale
integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di
120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose
di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in
presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;
– con
tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto
di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.