Contenuto della Pagina
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24
"Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", entrato in vigore il 25/03/2022.
Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via
prorogato, termina il 31 marzo 2022.
I passaggi principali del
decreto legge.
- Isolamento e
autosorveglianza
Dal 1° aprile
dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus.
Chi ha avuto un contatto stretto con un caso
positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per
10 giorni dall'ultimo contatto, test rapido o molecolare, alla prima comparsa
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto).
-
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di
trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a
servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti
adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei
servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a
servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su
strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due
regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a
servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei
servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto
scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado
e di secondo grado;
b) per l'accesso a funivie, cabinovie e
seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle
cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in
comprensori sciistici;
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e
in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
Inoltre fino al 30 aprile 2022, in tutti i
luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle
abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Stesso obbligo in
sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso ad eccezione del
momento del ballo.
-
Graduale eliminazione del Green pass base
Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti
servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base
contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al
tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione
pubblici e privati,
- colloqui visivi in
presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del
pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle
competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;
mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi,
treni Alta velocità e intercity, autobus di linea), come riportato nel
dettaglio nel comma 5 dell’articolo 6
-
Graduale eliminazione del Green Pass rafforzato
Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai
soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o
guarigione, cosiddetto green pass rafforzato l'accesso ai seguenti
servizi e attività:
a) piscine, centri
natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche
all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso,
nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione
per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o
di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali,
centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con
esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le
relative attività di ristorazione;
d) feste comunque
denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale
gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano
luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del
pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle
competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
-
Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le
professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.
- Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo 2022
accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione,
test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile.