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Dispositivo di circolazione
Ordinanza dirigenziale n. 2423 del 06/12/2024
Revoca dell’ordinanza dirigenziale n. 1474 del 03/10/2023
Con O.D. n. 2423 del 06/12/2024 è revocata l’ordinanza dirigenziale n. 1474 del 03/10/2023.
Con la medesima ordinanza, in occasione degli incontri di calcio e/o di manifestazioni di spettacolo presso lo Stadio D.A. Maradona, è istituito:
a) il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta a monte di via Claudio, lato Facoltà di Ingegneria,
fronte piazzale Gabriele D’Annunzio, eccetto i veicoli a servizio delle persone diversamente abili, Area B nel
grafico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
b) il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta di piazzale Gabriele D’Annunzio con accesso da via
Pirandello, eccetto i veicoli a servizio dei giornalisti accreditati per l'evento, Area A nel grafico allegato, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
Il presente provvedimento entra in vigore 6 (sei) ore prima dell’inizio delle manifestazioni e avrà validità
fino a cessata esigenza.
Ordinanza dirigenziale n. 1474 del 03/10/2023
Divieto di sosta con rimozione forzata in alcune aree adiacenti lo Stadio D.A. Maradona in occasione degli incontri di calcio o di manifestazioni di spettacolo
Sarà istituito, in occasione degli incontri di calcio e/o di manifestazioni di spettacolo presso lo Stadio D.A. Maradona, il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i veicoli a servizio delle persone disabili e, in via residuale, i veicoli a servizio dei giornalisti accreditati per l'evento:
a) nell’area di sosta a monte di via Claudio, lato Facoltà di Ingegneria, fronte piazzale Gabriele D’Annunzio, denominata Area B nel grafico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
b) nell’area di sosta di piazzale Gabriele D’Annunzio con accesso da via Pirandello, denominata Area A nel grafico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
Il presente provvedimento entra in vigore 6 ore prima dell’inizio delle manifestazioni e avrà validità fino a cessata esigenza.