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Supporto Formazione e Lavoro
Il SFL è una misura
finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle
persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la
partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e
riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento
al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle
misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il
servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40, e i progetti utili alla collettività come definiti ai
sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.
A chi è destinato
Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
Il richiedente deve essere
cumulativamente:
- cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Requisiti economici
Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE;
- un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
I citati massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
- non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
Altri requisiti
- non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- la misura è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all’atto della domanda e non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione;
- assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ADI può essere
presentata all’INPS:
-
in via telematica attraverso
il sito internet istituzionale dell’INPS (
www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) o
CIE (Carta di Identità Elettronica)
nell’apposita sezione dedicata al SFL;
-
presso gli Enti Patronati di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
-
tramite i Centri di Assistenza
Fiscale (CAF).
Normativa e allegati
Contatti utili
Il
Servizio di Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali si occupa dei
controlli anagrafici delle pratiche di Supporto Formazione e Lavoro.
Di seguito gli indirizzi mail e recapiti telefonici ai quali
poter fare riferimento:
sfl@pec.comune.napoli.it (indirizzo
posta elettronica certificata)
controlli.adisfl@comune.napoli.it
(indirizzo posta elettronica istituzionale)
- per problematiche relative ai controlli di residenza, soggiorno e
cittadinanza: tel.
081. 7959256 - 081.7959289;
- per problematiche relative ai controlli sulla composizione del nucleo
familiare dichiarato ai fini ISEE: tel.
081.7959223 - 0817959288;
- per problematiche connesse alla gestione dei Patti di inclusione sociale
(PAIS), rivolgersi ai Centri di Servizio sociale territoriale competenti agli
indirizzi e recapiti telefonici riportati nella tabella allegata.