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Notizie e informazioni sull'I.MU. (Imposta Municipale Propria) 2024
Ai sensi della normativa vigente, il contribuente è tenuto al
pagamento, entro il 17 giugno 2024, dell’imposta IMU 2024 dovuta in
Acconto applicando le aliquote determinate dall’Ente.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30 maggio 2023, sono
state determinate le seguenti aliquote d’imposta, vigenti anche per il 2024:
- Aliquote
- Variazioni 2024
- Valore imponibile
- Abitazioni principali e assimilate
- Comodati
- Pensionati residenti all'estero
- Esenzioni dal pagamento IMU 2024
- Importi minimi
- Versamenti
- Informazioni
ALIQUOTE
A)
Aliquota Abitazione Principale di categoria
catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da
indicare sul modello di pagamento F24:3912)
Ai fini
IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore
dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
§
DETRAZIONE: oltre al
beneficio dell’aliquota ridotta, per l’abitazione principale spetta una
detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari
residenti nell’immobile e che va rapportata al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione d’uso.
§
PERTINENZE
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze
in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola
secondo l’aliquota del 10,6 per mille.
B)
Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici
tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per
le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli
immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di
quelli di categoria catastale D), l’imposta va calcolata con l’aliquota del
10,6 per mille. L’imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente
al Comune.
Per
gli immobili locati con contratto conforme
all’Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 7
novembre 2017, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998
n. 431,
l’importo da pagare, ai
sensi della legge n. 160/2019,
è pari al 75% dell’imposta dovuta
applicando l’aliquota del 10,6 per mille.
Il
riconoscimento della citata riduzione è subordinato alla presentazione, entro
il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, di apposita
dichiarazione da compilarsi su modelli all’uopo predisposti e disponibili sul
sito internet del Comune di Napoli (
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/968)
allegando alla stessa copia del contratto debitamente registrato e - per i
contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni di categoria
sottoscriventi il citato Accordo o successivamente aderenti - dell’apposita
attestazione di conformità rilasciata da una della medesime Associazioni.
La
presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla
casella:
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli Servizio IMU e TARI Corso A. Lucci 66 80142 Napoli.
C)
Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6
per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici
tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale,
3930 per la quota Comunale)
Per gli
immobili di categoria catastale D, l’importo dell’imposta dovuta applicando
l’aliquota del 7,6 per mille (articolo 1, comma 753, legge 27 dicembre 2019 n.
160) va versata allo Stato (codice tributo 3925). L’ulteriore
3 per mille va versato al Comune
(codice tributo 3930).
D)
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1
per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3913) VARIAZIONI 2024
La
dichiarazione di variazione IMU 2024 (il cui modello sarà disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente), se dovuta, va presentata, entro il 30 giugno 2025, a
mezzo PEC alla casella:
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli Servizio IMU e TARI Corso A. Lucci 66 80142 Napoli.
VALORE IMPONIBILE
Il valore imponibile si ottiene incrementando la rendita catastale dell’immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area al 1° gennaio 2024.
Per gli IMMOBILI STORICI (fabbricati di
interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.
42/2004) il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del
50%.
Per gli IMMOBILI INAGIBILI (fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) il valore
imponibile è ridotto del 50%.
Per i TERRENI AGRICOLI: a decorrere
dall’anno 2016 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli individuati
dall’articolo 1 – comma 13 – della legge n. 208/2015.
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE
Ai sensi della legge n. 160/2019, l’IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze. Sono assimilate all’abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:
- l’abitazione posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
COMODATI
Ai sensi dell’articolo
1, comma 747, lettera c), della legge n. 160/2019, a decorrere dall’anno di imposta 2020, alle unità
immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le
utilizzano come abitazione principale
(a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una
sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nel Comune di Napoli), si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione della base imponibile del 50%. Il beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in
comodato possieda nel Comune di Napoli un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione in questione decorre dalla
data di registrazione del contratto di comodato. Il beneficio, inoltre, si
estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite in presenza di
figli minori. Ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
Ai sensi della legge 30
dicembre 2020 n. 178, alle unità
immobiliari ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di
assicurazione diverso dall’Italia, si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille,
con la riduzione della base imponibile del
50%. Ai fini dell'applicazione della citata disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU. La presente riduzione
si applica ad una sola unità immobiliare.
ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2024
Sono esenti dal
versamento dell’IMU:
·
i
cosiddetti “beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
I soggetti che usufruiscono della citata esenzione sono tenuti alla
presentazione di apposita dichiarazione IMU (art. 1, c. 751, L n. 160/2019);
·
gli
immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata
denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli
614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva
sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto
passivo è tenuto a comunicare al Comune di Napoli il possesso dei requisiti che
danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa
allorché cessa il diritto all'esenzione (art. 1, c. 81, L. n. 197/2022).
La
presentazione della dichiarazione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2025, può avvenire
a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli Servizio IMU e TARI Corso A. Lucci 66 80142 Napoli.
IMPORTI MINIMI
Il
contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da
versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito
all’imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).
VERSAMENTI
Il
versamento dell’imposta va effettuato in due rate: l’
Acconto, entro il 17 giugno
2024, per un importo corrispondente al 50% dell’imposta dovuta; il
Saldo, dal 1° al 16 dicembre 2024, per il residuo importo dovuto.
Il versamento
dell’intera imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 17 giugno
2024.
In base a
quanto disposto dall’
art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento
dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto
importo.
Per effettuare il
calcolo dell’imposta dovuta in Acconto è disponibile al seguente indirizzo
https://www.riscotel.it/calcoloimu/
un simulatore di calcolo. (Attenzione dopo aver inserito nel campo
“mesi di possesso” il numero dei
mesi di possesso maturati nel primo semestre dell’anno, nel campo
“includi nell’acconto” bisogna
selezionare la voce
“SI – tutto in acconto”).
INFORMAZIONI
Per ogni
ulteriore chiarimento ed informazione rivolgersi ai seguenti recapiti
telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9–13): 081 7953 871 / 869 / 865.