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Notizie e informazioni sull'I.MU. (Imposta Municipale Propria) 2024
Ai
sensi della normativa vigente, il contribuente è tenuto al
pagamento, entro il 16
dicembre 2024, dell’imposta
IMU 2024 dovuta a saldo applicando le aliquote determinate dall’Ente.
Con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30 maggio 2023, sono
state determinate le seguenti aliquote d’imposta, vigenti anche per
il 2024:
- Aliquote
- Variazioni 2024
- Valore imponibile
- Abitazioni principali e assimilate
- Comodati
- Pensionati residenti all'estero
- Esenzioni dal pagamento IMU 2024
- Importi minimi
- Versamenti
- Informazioni
ALIQUOTE
A - Aliquota
Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative
pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di
pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU
per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
DETRAZIONE:
oltre al beneficio dell’aliquota ridotta, per l’abitazione
principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va
divisa per il numero di proprietari residenti nell’immobile e
che va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione d’uso.
PERTINENZE
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate.
Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in
numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta
calcolandola secondo l’aliquota del 10,6 per mille.
B - Aliquota
altri immobili: 10,6 per mille (Codici tributo da indicare sul
modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree
fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli
immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze (ad
esclusione di quelli di categoria catastale D), l’imposta va
calcolata con l’aliquota del 10,6 per mille.
L’imposta dovuta per
tali immobili è riservata interamente al Comune.
Per
gli
immobili locati con contratto conforme all’Accordo per il
Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 7 novembre
2017, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9
dicembre 1998 n. 431,
l’importo da pagare, ai sensi della
legge n. 160/2019,
è pari al 75% dell’imposta dovuta
applicando l’aliquota del 10,6 per mille.
Il
riconoscimento della citata riduzione è subordinato alla
presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di
imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all’uopo
predisposti e disponibili sul sito internet del Comune di Napoli (
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/968)
allegando alla stessa copia del contratto debitamente registrato e -
per i contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni di
categoria sottoscriventi il citato Accordo o successivamente aderenti
- dell’apposita attestazione di conformità rilasciata da una della
medesime Associazioni.
La
presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC
alla casella:
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno)
indirizzata al Comune di Napoli - Servizio IMU e TARI - Corso A. Lucci n. 66, 80142 - Napoli.
C - Aliquota
immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille (quota Statale:
7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici tributo da
indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale,
3930 per la quota Comunale)
Per gli
immobili di categoria catastale D, l’importo dell’imposta dovuta
applicando l’aliquota del 7,6 per mille (articolo 1, comma 753,
legge 27 dicembre 2019 n. 160) va versata allo Stato (codice tributo
3925).
L’ulteriore
3 per mille va versato al Comune (codice
tributo 3930).
D - Aliquota
fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille (Codice tributo da
indicare sul modello di pagamento F24: 3913)
VARIAZIONI 2024
La dichiarazione di variazione
IMU 2024 (il cui modello sarà disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente), se dovuta, va presentata, entro il 30 giugno 2025, a
mezzo PEC alla casella:
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno)
indirizzata al Comune di Napoli - Servizio IMU e TARI - Corso A. Lucci n. 66, 80142 - Napoli.
VALORE IMPONIBILE
Il valore imponibile si ottiene incrementando la rendita catastale dell’immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli.
Per
le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di
mercato dell’area al 1°gennaio 2024.
Per gli IMMOBILI STORICI
(fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10
del decreto legislativo n. 42/2004) il valore imponibile (calcolato
come specificato sopra) è ridotto del 50%.
Per gli
IMMOBILI INAGIBILI (fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) il valore
imponibile è ridotto del 50%.
Per i
TERRENI AGRICOLI: a decorrere dall’anno 2016 sono esenti
dall’imposta i terreni agricoli individuati dall’articolo 1 –
comma 13 – della legge n. 208/2015.
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE
Ai
sensi della legge n. 160/2019, l’IMU
non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2,
A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.
Sono
assimilate all’abitazione principale, anche alle seguenti unità
immobiliari:
- l’abitazione posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
COMODATI
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 747, lettera c), della legge n.
160/2019, a decorrere dall’anno
di imposta 2020, alle unità
immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse
in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado,
che le utilizzano come
abitazione principale
(a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda una
sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel
Comune di Napoli), si applica l’aliquota
ordinaria del 10,6 per mille,
con
riduzione della base imponibile del 50%.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Napoli un
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9.
La riduzione in questione decorre dalla data di
registrazione del contratto di comodato.
Il beneficio, inoltre, si
estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite in
presenza di figli minori.
Ai fini dell'applicazione delle citate
disposizioni, il
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel
modello di dichiarazione IMU.
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
Ai
sensi della legge 30 dicembre 2020 n. 178,
alle unità immobiliari ad
uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti
non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di
pensione maturata in regime di convenzione internazionale con
l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso
dall’Italia, si
applica l’aliquota
ordinaria del 10,6 per mille,
con
la riduzione della base imponibile del 50%.
Ai fini dell'applicazione della citata disposizione, il
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel
modello di dichiarazione IMU.
La presente riduzione si applica ad una sola unità immobiliare.
ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2024
Sono esenti dal
versamento dell’IMU:
• i
cosiddetti “beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
I soggetti che usufruiscono della citata esenzione sono tenuti alla
presentazione di apposita dichiarazione IMU (art. 1, c. 751, L. n. 160/2019);
• gli
immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata
denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli
614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva
sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto
passivo è tenuto a comunicare al Comune di Napoli il possesso dei requisiti che
danno diritto all'esenzione.
Analoga comunicazione deve essere trasmessa
allorché cessa il diritto all'esenzione (art. 1, c. 81, L. n. 197/2022).
La
presentazione della dichiarazione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2025, può avvenire
a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli - Servizio IMU e TARI - Corso A. Lucci n. 66, 80142 - Napoli.
IMPORTI MINIMI
Il
contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da
versare è inferiore a € 12,00.
Tale importo deve intendersi riferito
all’imposta complessivamente dovuta (acconto e saldo).
VERSAMENTI
Il
versamento della
seconda
rata a
saldo deve essere
effettuato
entro il 16 dicembre 2024.
In base a
quanto disposto dall’
art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il
pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Si
rammenta, inoltre, che, in caso di possesso dell’immobile inferiore
a 12 mesi, per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta a Saldo
utilizzando il programma disponibile al seguente indirizzo internet
https://riscotel.it/calcoloimu/,
nel campo “mesi di possesso” bisogna inserire solo il numero dei
mesi di possesso maturati nel secondo semestre dell’anno; e nel
campo “includi nell’acconto” bisogna selezionare la voce “NO
– acquistato dopo giugno”.
INFORMAZIONI
Per ogni
ulteriore chiarimento ed informazione rivolgersi ai seguenti recapiti
telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9:00–13:00): 081.7953871 / 869 / 865.