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Avviso in tema di nulla osta di impatto acustico

A partire dal giorno 01.06.2024, verranno considerate ricevibili solo le istanze di rilascio di Nulla Osta di impatto acustico (inclusi i casi di voltura per cambio di gestore e subentro) contenute all'interno delle SCIA/autorizzazione di inizio attività trasmesse allo sportello Impresainungiorno del SUAP, così come previsto dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che prevede l’inoltro di una SCIA UNICA o CONDIZIONATA a seconda della tipologia di attività, e dall’art. 8 comma 4 della Legge 447/1995 e dall’art. 7 del vigente Piano di Zonizzazione acustica, che prevedono espressamente che l’istanza di apertura di attività produttive sia corredata da idonea relazione tecnica finalizzata al rilascio del Nulla Osta di impatto acustico da parte del Comune. Qualora l’attività commerciale sia già in esercizio in virtù di un precedente titolo autorizzativo e successivamente intenda utilizzare impianti elettroacustici, è possibile presentare istanza di rilascio Nulla Osta di impatto acustico tramite lo sportello Impresainungiorno del SUAP richiamando gli estremi del titolo autorizzativo(SCIA di somministrazione/autorizzazione/etc.) al fine di consentire le verifiche in ordine alla validità dello stesso prima del rilascio del Nulla osta di impatto acustico. 
Si precisa che il Nulla Osta verrà rilasciato solo a seguito di conclusione positiva da parte del SUAP della pratica di inizio attività/voltura/subentro inoltrata. Infine, in ottemperanza al citato d.lgs 222/2016, le dichiarazioni semplificate redatte ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011 relative ad attività con emissioni di musica comprese nelle aree del centro storico, individuate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 18/07/2023 “Azioni di tutela del Centro storico di Napoli (Unesco e alcune buffer zone) individuazione delle aree di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico in cui sottoporre a particolari limitazioni l'avvio di nuove attività produttive ai sensi dell'art. 1 e 4 del D.lgs 222/2016 e dell'art. 52 del D.lgs 42/2004 (Codice dei beni Culturali)”,  verranno considerate irricevibili.
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