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Antincendio boschivo

È dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull’intero territorio comunale fino al 15 ottobre 2024.

Pertanto, per il suddetto periodo, al fine di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi del territorio comunale, si dispone quanto segue:

osservare gli obblighi e i divieti della Legge 21 novembre 2000 n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

osservare l’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto, salvo le più gravi sanzioni previste dal codice penale o da leggi speciali, sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nell'anno. La maggiorazione della sanzione per recidiva sarà disposta con ordinanza-ingiunzione;

•  osservare gli obblighi e i divieti della Legge Regionale Campania del 9 agosto 2012 n. 26 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”.
 
 
 
 
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