(09/07/2024) La Commissione europea ha concluso che la compensazione per servizio pubblico concessa dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2012 a Caremar SpA (Caremar) per la gestione di servizi di traghetto in Italia è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Lo stesso vale per la compensazione concessa a Caremar nell’ambito del contratto di servizio pubblico stipulato per il periodo compreso tra il 16 luglio 2015 e il 15 luglio 2024, dopo che Caremar è stata acquisita dall’associazione temporanea di imprese SNAV/Rifim Srl.A seguito di una serie di denunce, nell’ottobre 2011 la Commissione ha avviato un’indagine approfondita su diverse misure di sostegno pubblico a favore di società dell’ex Gruppo Tirrenia e dei rispettivi acquirenti. Nel 2012 la Commissione ha esteso l’ambito dell’indagine ad ulteriori misure.
Sulla base della sua valutazione approfondita, la Commissione ha concluso che le seguenti misure in favore di Caremar ed il suo acquirente SNAV/Rifim sono in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. In particolare:
• La compensazione di servizio pubblico (circa 98 milioni di euro) concessa a Caremar per la gestione di otto rotte marittime nel golfo di Napoli, dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2012, e di tre rotte nell’Arcipelago Pontino, dal 1° gennaio 2009 al 31 maggio 2011, è compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato per i servizi dii interesse economico generale (SIEG) del 2011. Questa misura ha risposto a una reale esigenza di servizio pubblico, garantendo collegamenti regolari durante durante tutto l’anno, e l’aiuto concesso non ha comportato una sovracompensazione per Caremar.
• La compensazione di servizio pubblico (circa 97 milioni di euro) concessa a Caremar per la gestione di otto rotte marittime nel Golfo di Napoli nel periodo compreso fra il 16 luglio 2015 e il 15 luglio 2024, nonché la procedura di far per la vendita Caremar SNAV/Rifim, soddisfano i criteri per l’esclusione degli aiuti di Stato per quanto riguarda la compensazione degli obblighi di servizio pubblico e quindi non si qualificano come aiuti di Stato.
• La possibilità di utilizzare alcuni fondi, destinati all’ammodernamento delle navi per soddisfare i requisiti di sicurezza, per scopi di liquidità non si qualifica come aiuto di Stato, dal momento che Caremar alla fine non si è valsa di questa possibilità.
• Alcune esenzioni fiscali concesse a Caremar nel contesto del suo processo si privatizzazione non costituiscono aiuti di Stato, poiché né Caremar né SNAV/Rifim ne hanno beneficiato.
• La possibilità di utilizzare le risorse di un fondo nazionale per soddisfare il fabbisogno di liquidità di Caremar non si qualifica come aiuto di Stato, poiché non si tratta di una misura di aiuto aggiuntiva, ma di un semplice trasferimento all’interno dello Stato per finanziare la compensazione del servizio pubblico.
Con la decisione odierna, la Commissione UE ha completato l’indagine approfondita sulle società dell’ex Gruppo Tirrenia e sui rispettivi acquirenti. Gli stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei servizi di interesse generale (SIEG). La Commissione deve tuttavia garantire che i finanziamenti pubblici concessi per la fornitura di SIEG non falsino indebitamente la concorrenza del mercato unico dell’UE.
(a cura della tirocinante Silvia Di Palma)
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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