Si rappresenta che in tabella A allegata al D. Lgs. 222/2016, nella sezione I – 13 arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa , è riportato nella colonna denominata Regime Amministrativo che per l’avvio di arti tipografiche litografiche fotografiche e di stampa occorre una SCIA. Come è possibile evincere dall’immagine seguente:
non sono riportati i riferimenti
normativi che sosterrebbero l’esigenza di abbinare all’avvio
attività in tema il regime amministrativo di SCIA: ciò a differenza di quanto
accade per tutte le altre attività produttive tracciate nella citata tabella A.
Si
rappresenta inoltre che il lavoro congiunto del Governo, delle Regioni e degli
Enti locali non ha prodotto, almeno per ora e come già fatto per le altre
attività di cui alla tabella A allegata al D. Lgs. 222/2016, alcuna modulistica
unificata e standardizzata per l’attività produttiva in esame da
poter pubblicare nel front office impresainungiorno-Napoli.
Alla
luce di quanto prima in narrazione, l'avvio delle attività di:
- Arti tipografiche;
- Arti litografiche
- Arti fotografiche
- Arti di stampa
è
da ritenersi non soggetto a nessuna comunicazione, segnalazione certificata di
avvio attività o domanda.
Viceversa,
restano da espletare a carico del cittadino/imprenditore gli adempimenti
previsti dal D. Lgs. 222/16 che sono a corredo delle predette attività in caso
di:
- Presenza di rumore
- Prevenzione incendi;
- Scarichi ed emissioni in atmosfera;
- Classificazione industria insalubre;
- Altro eventualmente previsto dalla normativa
vigente.
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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