Comune di Napoli - 17/12/2024 Autorimesse e prevenzione incendi
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17/12/2024 Autorimesse e prevenzione incendi

Autorimesse e normativa antincendio
Si segnala che le autorimesse pubbliche e private e i parcheggi pluripiano e meccanizzati, qualora abbiano superficie complessiva coperta superiore a 300 m², costituiscono attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in quanto riportate al p.to 75 dell'allegato 1 del predetto DPR.  
Pertanto, in coerenza con le previsioni normative, il titolare dell'attività dovrà:
a) nel caso di autorimessa di superficie complessiva coperta fino a 1000 m²: presentare al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);  
b) nel caso di autorimessa di superficie complessiva coperta da1000 m² e fino a 3000 m²: presentare al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio la valutazione del progetto antincendio (art. 3 del DPR 151/2011) e successivamente la SCIA antincendio (art. 4 del DPR 151/2011);  
c) nel caso di autorimessa di superficie complessiva coperta oltre i 3000 m²: presentare al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio la valutazione del progetto antincendio (art. 3 del DPR 151/2011) e successivamente la SCIA antincendio (art. 4 del DPR 151/2011).  
Nei casi a) e b), il Comando dei Vigili del fuoco effettua controlli a campione sulle SCIA presentate; nel caso c) il Comando dei Vigili del fuoco è obbligato ad effettuare un sopralluogo di controllo della SCIA entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
In tutti i casi, ogni 5 anni, il titolare dell'attività deve inviare al Comando competente per territorio la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio.  
La documentazione tecnica di prevenzione incendi allegata alla valutazione dei progetti (casi b) e c)) attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle autorimesse e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme che, attualmente, sono costituite dal DM 15.5.2020 e dal DM 3.8.2015 s.m.i.  
Alla SCIA antincendio deve essere allegata l'asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio previsti dalle succitate disposizioni normative.

Attività in capo ai VV.F
Il Comando dei Vigili del fuoco di Napoli, in genere, espleta controlli sulle attività soggette, su richiesta dei titolari delle attività stesse.
Nei casi di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti. Inoltre, nel caso in cui nel corso dell'attività di controllo risulti che il titolare dell'attività abbia omesso di presentare la SCIA antincendio o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio si applicano le sanzioni penali riportate dall'art. 20 del D.lgs. 139/2006 s.m.i.   
Infine, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 139/2006 s.m.i., il personale tecnico dei Vigili del fuoco espleta attività di vigilanza ispettiva sulle attività in argomento, anche nei casi in cui esse non siano censite o nei casi in cui le stesse abbiano caratteristiche inferiori alle soglie di assoggettabilità del DPR 151/2011, previa elaborazione di un apposito programma di controlli.