Autorimesse e
normativa antincendio
Si segnala che le autorimesse pubbliche e private e i
parcheggi pluripiano e meccanizzati, qualora abbiano superficie complessiva
coperta superiore a 300 m², costituiscono attività soggette ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in quanto riportate al p.to 75
dell'allegato 1 del predetto DPR.
Pertanto, in coerenza con le previsioni normative, il
titolare dell'attività dovrà:
a) nel caso di autorimessa di superficie complessiva coperta
fino a 1000 m²: presentare al Comando dei Vigili del fuoco competente per
territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
b) nel caso di autorimessa di superficie complessiva coperta
da1000 m² e fino a 3000 m²: presentare al Comando dei Vigili del fuoco
competente per territorio la valutazione del progetto antincendio (art. 3 del
DPR 151/2011) e successivamente la SCIA antincendio (art. 4 del DPR 151/2011);
c) nel caso di autorimessa di superficie complessiva coperta
oltre i 3000 m²: presentare al Comando dei Vigili del fuoco competente per
territorio la valutazione del progetto antincendio (art. 3 del DPR 151/2011) e
successivamente la SCIA antincendio (art. 4 del DPR 151/2011).
Nei casi a) e b), il Comando dei Vigili del fuoco effettua
controlli a campione sulle SCIA presentate; nel caso c) il Comando dei Vigili
del fuoco è obbligato ad effettuare un sopralluogo di controllo della SCIA
entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
In tutti i casi, ogni 5 anni, il titolare dell'attività deve
inviare al Comando competente per territorio la richiesta di rinnovo periodico
di conformità antincendio.
La documentazione tecnica di prevenzione incendi allegata
alla valutazione dei progetti (casi b) e c)) attiene alle caratteristiche di
sicurezza antincendio delle autorimesse e consente di accertare la loro
rispondenza alle vigenti norme che, attualmente, sono costituite dal DM
15.5.2020 e dal DM 3.8.2015 s.m.i.
Alla SCIA antincendio deve essere allegata l'asseverazione,
a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai
requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio previsti dalle succitate
disposizioni normative.
Attività in capo ai
VV.F
Il Comando dei Vigili del fuoco di Napoli, in genere,
espleta controlli sulle attività soggette, su richiesta dei titolari delle
attività stesse.
Nei casi di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di
prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
prodotti. Inoltre, nel caso in cui nel corso dell'attività di controllo risulti
che il titolare dell'attività abbia omesso di presentare la SCIA antincendio o
la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio si applicano le
sanzioni penali riportate dall'art. 20 del D.lgs. 139/2006 s.m.i.
Infine, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 139/2006 s.m.i., il
personale tecnico dei Vigili del fuoco espleta attività di vigilanza ispettiva
sulle attività in argomento, anche nei casi in cui esse non siano censite o nei
casi in cui le stesse abbiano caratteristiche inferiori alle soglie di
assoggettabilità del DPR 151/2011, previa elaborazione di un apposito programma
di controlli.