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Acquisizione della cittadinanza italiana

Di cosa si tratta

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l'ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. L'acquisizione della cittadinanza italiana è automatica, se ci sono le condizioni di legge, oppure su domanda della persona interessata, se ci sono i requisiti.
 

In modo automatico

 
Si acquisisce la cittadinanza italiana in modo automatico per:

- filiazione (ius sanguinis): è cittadino per nascita il figlio di madre o padre cittadini italiani;
- nascita su territorio italiano (ius soli): a condizione che i genitori siano ignoti o apolidi; che i genitori stranieri, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio; che il minore venga rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
- riconoscimento di paternità o maternità da parte di cittadini italiani o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età;
- adozione da parte di cittadini italiani durante la minore età;
 

Per beneficio di legge

Può acquisire la cittadinanza per beneficio di legge:

- lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, acquista la cittadinanza italiana rendendo apposita dichiarazione entro un anno dal compimento della maggiore età; 
- il maggiorenne riconosciuto o dichiarato giudizialmente come figlio di genitore italiano, se dichiara di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione;
- il discendente in linea retta (fino al 2° grado) da persona di cittadinanza italiana per nascita e in possesso di uno di questi requisiti:

1. prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane, previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
2. assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;
3. residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquisire la cittadinanza italiana.

In tutti questi casi l'accertamento è effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità Consolare, Ministero dell'interno).
 

Per naturalizzazione

Si può acquisire la cittadinanza italiana per naturalizzazione a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica.
La domanda va presentata alla Prefettura competente per residenza tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE.

Requisiti:
-  dieci anni di residenza legale sul territorio italiano per lo straniero extracomunitario (paesi extra UE);
- quattro anni di residenza legale per il cittadino di uno Stato facente parte dell’Unione europea; 
- tre anni di residenza legale per lo straniero nato in Italia, il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita;
- cinque anni di residenza legale per lo straniero che sia stato adottato dopo la maggiore età;
- cinque anni di residenza legale per l’apolide o il rifugiato politico;
- reddito sufficiente
- assenza di procedimenti penali a carico;
- rinuncia alla cittadinanza d'origine (dove prevista). 

Reddito sufficiente
La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di
adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.  La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall’art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme:
- € 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona;
- incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare, al fine del raggiungimento dei parametri imposti, i parenti di primo grado presenti sullo stato di famiglia.

 

Per matrimonio o unione civile

Per presentare la domanda è necessario che siano intercorsi:
- 2 anni di residenza legale e continuativa in Italia dalla data del matrimonio;
- 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all’estero;
- 2 anni dalla data del giuramento del coniuge naturalizzato italiano e dalla data del matrimonio.

I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana, non vi deve essere scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.
L’istanza deve essere presentata in Italia al Prefetto competente per residenza, mentre lo straniero che risiede all'estero deve rivolgersi alla competente Autorità Consolare italiana.
 

Giuramento a seguito della concessione di cittadinanza

Quando viene concessa la cittadinanza viene notificato il decreto regolarmente firmato.
Entro 6 mesi dalla notifica, deve essere prestato il giuramento presso il Comune di residenza davanti ad un Ufficiale dello Stato Civile.
La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.

A partire dal 1° febbraio 2024 la notificazione dei decreti di cittadinanza (concessori, di diniego, di inammissibilità) avviene tramite Piattaforma Notifiche Digitali SEND (in base alla Circolare del Ministero dell’Interno prot. N. 011912 del 10/11/2023).

Per procedere al giuramento, è necessario presentarsi presso l’Ufficio cittadinanza sito in Napoli II Traversa Via dell’Epomeo n. 2, Parco Quadrifoglio, il martedì o il giovedì feriali, dalle 8:30 alle 12.30.

Vademecum per giuramento di cittadinanza: sintesi delle informazioni utili da consultare dopo la notifica del decreto di cittadinanza sulla piattaforma SEND.
 

Cittadinanza per i neo-diciottenni stranieri

Gli stranieri nati in Italia, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 91/92, possono diventare cittadini italiani se vi hanno risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età. La legge infatti riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza tra il 18° e il 19° anno di età.

Vademecum per elezione: sintesi delle informazioni utili per la presentazione dell’istanza.



 
 
 

Per approfondire

 
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