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Il riconoscimento della cittadinanza italiana a persone straniere di ceppo italico (Iure sanguinis)

 
Si avvisa che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 25/03/2025, è stato istituito il contributo amministrativo di € 600,00 per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (articolo 1, commi 636, 637 e 638 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Il versamento del contributo
come sopra determinato deve essere effettuato tramite bonifico bancario a favore del Comune di Napoli - IBAN IT95X0306903496100000046118, indicando nella causale “Introito contributo atti stato civile commi 636, 637 e 638 dell’articolo 1, Legge 207/2024 Ufficio centrale” ovvero tramite POS presso il Servizio Statistica e Servizi Demografici - Ufficio Centrale di Stato Civile, II Traversa via dell’Epomeo, n. 2.

Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, l’istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza sarà dichiarata improcedibile a norma dell’articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.
Non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.
 
 
 

Di cosa si tratta

Chi discende da persone italiane emigrate all'estero può richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana
 

Chi può fare domanda

Può fare domanda il discendente di persona avente la cittadinanza italiana emigrata all'estero.

Se la nascita è avvenuta:

1. prima del 1°gennaio 1948
La persona nata all’estero da padre cittadino italiano acquisisce la cittadinanza italiana dalla nascita.
Di conseguenza un discendente, una discendente di seconda, terza, quarta generazione ed oltre, di persone italiane emigrate, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si precisa che l’avo nato in Italia, emigrato all’estero, può anche essere nato prima della proclamazione del Regno d’Italia in uno degli stati preunitari: ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti, è che egli non sia deceduto (anche all’estero), ovvero non si sia naturalizzato straniero prima dell’annessione dello Stato preunitario al Regno d’Italia.

2. dopo il 1°gennaio 1948
È considerato cittadino italiano colui che è nato da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della nascita o che è stato riconosciuto alla nascita dalla madre o se la maternità è stata giudizialmente dichiarata (sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 Corte Costituzionale).
Colui che discende da una cittadina italiana emigrante o da una figlia di un emigrante italiano è da considerarsi persona di cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna a condizione che sia nato dopo il 1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione.

Si precisa che secondo una circolare del Ministero dell’Interno, a seguito della naturalizzazione volontaria (nel corso della minore età del figlio bipolide alla nascita) del genitore con lui convivente, le linee di trasmissione sono da considerarsi interrotte laddove l'ascendente in questione non abbia riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne. In tali casi, infatti, il mancato riacquisto della cittadinanza italiana impedisce la capacità di trasmettere il nostro status civitatis alla propria linea di discendenza.
Pertanto, per le istanze potenzialmente interessate dalla fattispecie interruttiva in parola, l'istante dovrà produrre prova dell'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo che abbia perso la cittadinanza italiana da minorenne per effetto della naturalizzazione volontaria del genitore, anche nel caso in cui fosse già in possesso della cittadinanza straniera per essere nato in un Paese ove vige il criterio di attribuzione della cittadinanza iure soli.
 

A chi presentare domanda

La persona straniera di origine italiana può presentare domanda:
- all'autorità consolare italiana competente per il luogo di residenza all'estero se residente all'estero; 
- al sindaco del comune di residenza se residente in Italia.
 

Documentazione richiesta

 A ciascuna istanza, dovrà essere allegata la seguente documentazione, da produrre in originale:

- marca da bollo da 16,00 euro da applicare sulla domanda;

- passaporto valido del richiedente e documentazione comprovante la regolarità/validità del soggiorno in Italia;

- atto integrale di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano di nascita (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);

- atti integrali di nascita muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i discendenti in linea retta, compreso quello della persona che rivendica il possesso della cittadinanza italiana;

- atto integrale di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, con traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;

- eventuali atti integrali di morte dell'avo italiano emigrato all'estero, con traduzione ufficiale italiana;

- atti integrali di matrimonio dei discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che rivendica il possesso della cittadinanza italiana;

- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero d’emigrazione, con traduzione ufficiale in lingua italiana che attesta che l'avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;

- certificato di residenza storico del comune di Napoli.
 

Attenzione

Se l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, ha utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, è necessario che esse vengano tutte riportate nel certificato.

Nel caso in cui ci siano nomi, cognomi, età, date di nascita, date di morte, date di matrimonio errati, ovvero nel caso in cui ci siano discordanze/incongruenze/mancanza di corrispondenza tra i diversi atti presentati (riguardanti nomi, cognomi, età, date di nascita, date di morte, date di matrimonio ecc.), queste discordanze/errori vanno rettificate dall'Autorità straniera.

In particolare sarà onere del richiedente provvedere a far rettificare gli atti presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati Esteri, oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata. Per la rettifica degli atti argentini si evidenzia che non si accettano le dichiarazioni giudiziarie di congrue generalità (cd. Summaria Informacion).

Se l’avo italiano, a suo tempo emigrato in Argentina, ha acquistato per naturalizzazione la cittadinanza argentina, è necessario produrre, oltre al documento in copia conforme (legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme ufficiali), la sentenza con la quale è stata concessa la cittadinanza argentina, poiché la data di arruolamento riportata nel predetto documento, è spesso posteriore, anche di molti anni, alla data di effettiva concessione.

La validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000, in cui è affermato che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore". 

Si precisa che bisogna produrre: 

- certificati rilasciati in Italia da autorità italiane, in rispetto della normativa sulla marca da bollo;
- certificati rilasciati da autorità straniere redatti su carta semplice e legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Gli stessi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata.
 

Atti provenienti dall’Argentina

L’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con Legge n. 533 del 22 novembre 1988), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati.
I documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità.
 

Come fare domanda

Per presentare la relativa istanza, il richiedente dovrà recarsi personalmente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Napoli, sito in Napoli, II traversa via dell'Epomeo n. 2 (Parco Quadrifoglio). L'ufficio è aperto al pubblico il martedì e giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Non è necessario prendere alcun appuntamento per la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. I termini di conclusione del procedimento, al netto delle sospensioni istruttorie, sono stati fissati dalla Giunta Comunale in 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
 

Per approfondire

Normativa di riferimento

• L. n. 555 del 13 giugno 1912 - Sulla cittadinanza italiana
• L. n. 91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza
• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
• Circ. Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8 aprile 1991 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano
• Circ. Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 febbraio 2003 - Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana

 

Informazioni

Ufficio Cittadinanza - II Traversa Via dell’Epomeo n. 2, Parco Quadrifoglio
Giorni e orari: martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Contatti: statocivile@pec.comune.napoli.it
 
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