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Il riconoscimento della cittadinanza italiana a persone straniere di ceppo italico (Iure sanguinis)
Si avvisa che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 25/03/2025, è stato istituito il contributo amministrativo di € 600,00 per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (articolo 1, commi 636, 637 e 638 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Il versamento del contributo come sopra determinato deve essere effettuato tramite bonifico bancario a favore del Comune di Napoli - IBAN IT95X0306903496100000046118, indicando nella causale “Introito contributo atti stato civile commi 636, 637 e 638 dell’articolo 1, Legge 207/2024 Ufficio centrale” ovvero tramite POS presso il Servizio Statistica e Servizi Demografici - Ufficio Centrale di Stato Civile, II Traversa via dell’Epomeo, n. 2.
Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, l’istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza sarà dichiarata improcedibile a norma dell’articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.
Non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.
Di cosa si tratta
Chi discende da persone italiane emigrate all'estero può richiedere il riconoscimento della cittadinanza
italiana
Chi può fare domanda
Può fare domanda il discendente di persona avente la cittadinanza italiana emigrata all'estero.
Se la nascita è avvenuta:
1. prima del 1°gennaio 1948
La persona nata all’estero da padre cittadino italiano acquisisce la cittadinanza italiana dalla nascita.
Di
conseguenza un discendente, una discendente di seconda, terza, quarta generazione ed oltre, di persone
italiane emigrate, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si precisa che l’avo nato in Italia, emigrato all’estero, può anche essere nato prima della proclamazione del
Regno d’Italia in uno degli stati preunitari: ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della cittadinanza
italiana ai discendenti, è che egli non sia deceduto (anche all’estero), ovvero non si sia naturalizzato
straniero prima dell’annessione dello Stato preunitario al Regno d’Italia.
2. dopo il 1°gennaio 1948
È considerato cittadino italiano colui che è nato da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca
della nascita o che è stato riconosciuto alla nascita dalla madre o se la maternità è stata giudizialmente
dichiarata (sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 Corte Costituzionale).
Colui che discende da una cittadina italiana emigrante o da una figlia di un emigrante italiano è da
considerarsi persona di cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna a condizione che sia nato
dopo il 1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione.
Si precisa che secondo una
circolare del Ministero dell’Interno, a seguito della naturalizzazione volontaria
(nel corso della minore età del figlio bipolide alla nascita) del genitore con lui convivente, le linee di
trasmissione sono da considerarsi interrotte laddove l'ascendente in questione non abbia riacquistato la
cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne. In tali casi, infatti, il mancato riacquisto della
cittadinanza italiana impedisce la capacità di trasmettere il nostro
status civitatis alla propria linea di
discendenza.
Pertanto, per le istanze potenzialmente interessate dalla fattispecie interruttiva in parola,
l'istante dovrà produrre prova dell'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo che
abbia perso la cittadinanza italiana da minorenne per effetto della naturalizzazione volontaria del
genitore, anche nel caso in cui fosse già in possesso della cittadinanza straniera per essere nato in un Paese
ove vige il criterio di attribuzione della cittadinanza
iure soli.
A chi presentare domanda
La persona straniera di origine italiana può presentare domanda:
- all'autorità consolare italiana competente per il luogo di residenza all'estero se residente all'estero;
- al sindaco del comune di residenza se residente in Italia.
Documentazione richiesta
A ciascuna istanza, dovrà essere allegata la seguente documentazione, da produrre in originale:
- marca da bollo da 16,00 euro da applicare sulla domanda;
- passaporto valido del richiedente e documentazione comprovante la regolarità/validità del
soggiorno in Italia;
- atto integrale di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano di
nascita (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della
cittadinanza italiana);
- atti integrali di nascita muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i discendenti in linea retta,
compreso quello della persona che rivendica il possesso della cittadinanza italiana;
- atto integrale di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, con traduzione ufficiale italiana se
formato all'estero;
- eventuali atti integrali di morte dell'avo italiano emigrato all'estero, con traduzione ufficiale
italiana;
- atti integrali di matrimonio dei discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della
persona che rivendica il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero d’emigrazione, con traduzione
ufficiale in lingua italiana che attesta che l'avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a
suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione
anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- certificato di residenza storico del comune di Napoli.
Attenzione
Se l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, ha utilizzato il proprio nome e
cognome in forme diverse, è necessario che esse vengano tutte riportate nel certificato.Nel caso in cui ci siano nomi, cognomi, età, date di nascita, date di morte, date di
matrimonio errati, ovvero nel caso in cui ci siano discordanze/incongruenze/mancanza di
corrispondenza tra i diversi atti presentati (riguardanti nomi, cognomi, età, date di nascita,
date di morte, date di matrimonio ecc.), queste discordanze/errori vanno rettificate
dall'Autorità straniera. In particolare sarà onere del richiedente provvedere a far rettificare
gli atti presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati Esteri, oppure integrare con
opportuna documentazione l'istanza presentata. Per la rettifica degli atti argentini si
evidenzia che non si accettano le dichiarazioni giudiziarie di congrue generalità (cd.
Summaria Informacion). Se l’avo italiano, a suo tempo emigrato in Argentina, ha acquistato per naturalizzazione la
cittadinanza argentina, è necessario produrre, oltre al documento in copia conforme
(legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme ufficiali), la sentenza con la quale è stata
concessa la cittadinanza argentina, poiché la data di arruolamento riportata nel predetto
documento, è spesso posteriore, anche di molti anni, alla data di effettiva concessione. La validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista
per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000, in cui è affermato che:
"I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e
fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore".
Si precisa che bisogna produrre:
- certificati rilasciati in Italia da autorità italiane, in rispetto della normativa sulla marca da bollo;
- certificati rilasciati da autorità straniere redatti su carta semplice e legalizzati, salvo che non sia
previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Gli
stessi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli
stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata.
Atti provenienti dall’Argentina
L’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato
con Legge n. 533 del 22 novembre 1988), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della
legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’autorità
dell'altra Parte che li ha rilasciati.
I documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti
dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "apostille"), saranno soggetti a controllo di
autenticità.
Come fare domanda
Per presentare la relativa
istanza, il richiedente dovrà recarsi personalmente all'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Napoli, sito in Napoli, II traversa via dell'Epomeo n. 2 (Parco Quadrifoglio). L'ufficio è aperto al
pubblico il martedì e giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Non è necessario prendere alcun appuntamento
per la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I termini di conclusione del procedimento, al netto delle sospensioni istruttorie, sono stati fissati dalla
Giunta Comunale in 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
Per approfondire
Normativa di riferimento
• L. n. 555 del 13 giugno 1912 - Sulla cittadinanza italiana
• L. n. 91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza
• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
• Circ. Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8 aprile 1991 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis
italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano
• Circ. Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 febbraio 2003 - Problematiche legate al rimpatrio di
cittadini argentini di origine italiana
Informazioni
Ufficio Cittadinanza - II Traversa Via dell’Epomeo n. 2, Parco Quadrifoglio
Giorni e orari: martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Contatti:
statocivile@pec.comune.napoli.it