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Istituzione del contributo dovuto da coloro che richiedono certificati ed estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo

 
Si avvisa che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 25/03/2025, è stato istituito il contributo amministrativo per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo (articolo 1, commi 636, 637 e 638 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207)
CARATTERISTICHE DELLA RICHIESTA
IMPORTO DA PAGARE
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secoloe relativi a persone diverse dal richiedente che RIPORTINO l’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e delnominativo e della data di nascita della persona cui l’atto si riferisce.
€ 250,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secoloe relativi a persone diverse dal richiedente che NON RIPORTINO l’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e delnominativo della persona cui l’atto si riferisce)
€ 300,00
 
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario a favore del Comune di Napoli - IBAN IT95X0306903496100000046118, indicando nella causale “Introito contributo atti stato civile commi 636, 637 e 638 dell’articolo 1, Legge 207/2024” seguito dall’ufficio che possiede l’atto, quindi “Municipalità xx” oppure “Ufficio centrale” ovvero tramite POS presso gli uffici di seguito precisati:

- Servizio Statistica e Servizi Demografici - Ufficio Centrale di Stato Civile: II Traversa via dell’Epomeo, n. 2;
- Municipalità 6 - Ponticelli, Barra, San Giovanni: via Atripaldi, n. 64
- Municipalità 7 – Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno: piazzetta del Casale, n. 6/7;
- Municipalità 8 - Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia: Largo della Cittadinanza Attiva, 15;
- Municipalità 9 – Soccavo, Pianura: Piazza Giovanni XXIII, n. 2.

Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo, saranno dichiarate improcedibili a norma dell’articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.

Non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo in riferimento al rilascio di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo
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