Comune di Napoli - Divieto di fumo nei parchi cittadini
Contenuto della Pagina

Divieto di fumo nei parchi cittadini

ORDINANZA SINDACALE 

1804 del 16/11/07
 
Il Sindaco

Premesso

Che, secondo i dati elaborati dal Servizio Epidemiologia e Prevenzione dell'ASL NA 1, comunicati al Comune con nota prot. 290 del 06/11/2007, i tassi di mortalità per patologie respiratorie e tumori broncopolmonari nella città di Napoli, per gli anni 2001/2004, risultano significativamente più alti di quelli registrati in Campania e in Italia

Che, secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, il fumo di tabacco risulta essere al secondo posto, dopo l'ipertensione arteriosa, come causa di morte e al primo posto per anni di vita persi in disabilità

Che, secondo i medesimi predetti dati, il "trend" dei fumatori risulta in aumento fra i giovani e che i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi

Che il programma "Guadagnare salute", strategia multidisciplinare per la promozione della salute approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007, prevede, anche da parte dei governi locali, l'adozione di iniziative per contrastare comportamenti nocivi che creano malattie e che, per l'effetto, pesano sui sistemi sanitari e sociali

Che fra le politiche necessarie a favorire le scelte salutari e a rendere meno facili le scelte nocive è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il più possibile il fumo di sigarette

Considerato

Che con OO.SS. n. 248 del 10/01/1997 e n. 276 del 30.04.2003 è stato disciplinata la fruizione dei parchi urbani da parte del pubblico, con la previsione di divieti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del decoro ambientale

Che, tuttavia, è necessario prevedere divieti finalizzati a migliorare la vivibilità negli ambienti di che trattasi, garantendo una convivenza più piacevole e salvaguardando, al contempo, la salute e la libertà di tutti

Ritenuto pertanto necessario estendere il divieto di fumo nei predetti parchi in presenza di lattanti e bambini fino a 12 (dodici anni) e di donne in evidente stato di gravidanza, soggetti maggiormente tutelati dalla legge (legge 11 novembre 1975 n. 584 e art. 51 della legge 16 gennaio 2003 , n. 3)

Considerato, altresì,

che i parchi urbani sono spesso utilizzati per manifestazioni pubbliche (cinema all'aperto, rappresentazioni teatrale e musicali etc.)

che nel corso delle predette manifestazioni, benché all'aperto, la possibilità di fumare, in considerazione della concentrazione di pubblico, non garantisce una sostanziale tutela della salute dei non fumatori

Ritenuto necessario recuperare spazi smoke-free nell'interesse della salute dei non fumatori, nonchè dei fumatori stessi

Letta la nota prot. 7040 dell'11.10.2007 con la quale l'Assessore all'Ambiente, Igiene e Sanità ha evidenziato la volontà di porre in essere nel Comune di Napoli politiche di prevenzione dei danni causati dal tabagismo più incisive condividendo proposte in tal senso pervenute da associazioni che si impegnano in tale materia, ultima la proposta della Lega italiana per la lotta contro i tumori - LILT pervenuta il 26.10.2007

Vista la legge 11 novembre 1975 n. 584

Visto l' art. 51 della legge 16 gennaio 2003 , n. 3

Visto l'art. 50 del D.lgs 267/2000

Ordina

Per tutte le motivazioni riportate nella parte narrativa che si intendono integralmente richiamate nella presente parte dispositiva

Integrare la disciplina per la fruizione dei parchi urbani di cui alle OO.SS. n. 248 del 10/01/1997 e n. 276 del 30.04.2003 con il divieto di fumo nei medesimi parchi in presenza di lattanti e bambini fino a 12 (dodici) anni e di donne in evidente stato di gravidanza, nonché nel corso di manifestazioni pubbliche (cinema all'aperto, rappresentazioni teatrali e musicali etc.) che si svolgono negli stessi, limitatamente agli spazi utilizzati per la manifestazione e/o evento

Avverte

La violazione del divieto di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 27,50 a € 275,00 e da € 55,00 a € 500,00 qualora la violazione venga commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza e di lattanti o bambini fino a 12 (dodici) anni.

Dispone

La pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza e la vigenza della stessa all'atto dell'esecutività

La trasmissione della stessa ad ogni effetto e conseguenza di legge, al Servizio Autonomo Polizia Locale e alla Direzione Centrale Patrimonio e Logistica

La Direzione Centrale Patrimonio e Logistica porrà in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto della presente Ordinanza e in particolare la designazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare e contestare le infrazioni ai sensi e agli effetti del punto 2.3 dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2004 tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela e della salute dei non fumatori

In caso di eventi e/o manifestazioni che si tengono nei parchi urbani, è fatto obbligo agli organizzatori degli eventi il controllo sull'osservanza del divieto, individuando tra il proprio personale gli addetti alla sorveglianza ai sensi e agli effetti del punto 4 del riferito accordo 16 dicembre 2004. E' fatto altresì obbligo agli stessi di delimitare puntualmente e di evidenziare con specifica segnaletica l'area interessata dal divieto di fumo e le aree "free smoking".

 

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Dr. Gennaro Nasti
 
IL REFERENTE DEL SINDACO IN
MATERIA DI IGIENE E SANITÀ
Dott.ssa Giuseppina Amispergh