L'art. 8 del vigente regolamento Tarsu, dispone che la tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.
La cessazione della occupazione o detenzione dei locali e/o aree scoperte, se debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
In caso di tardiva comunicazione della cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive.
In caso di trasferimento da un indirizzo all'altro, all'interno del Comune di Napoli, occorre compilare gli appositi modelli di variazione. I locali e/o le aree, non sono assoggettati alla tassa quando cessa la detenzione, ovvero:
In particolare, ai fini della cessazione della posizione Tarsu dei locali destinati ad attività non abitative, assumono particolare rilievo le dichiarazione di cessazione di attività presentate agli uffici fiscali e l'atto di cessione d'azienda o ramo d'azienda. Ai sensi della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011 nei rapporti con la P.A. non è più necessario allegare alle istanze documenti e certificati.
La denuncia può essere trasmessa a mezzo:
Palazzo San Giacomo, piazza Municipio,
80133 Napoli
Telefono: +39 081 7951111
Reg. presso il Tribunale di Napoli, aut. n. 5213
del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
P. IVA 01207650639
C.F. 80014890638
LEI: 8156007FF4DEB97ABA09
Accessibilità