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Denunce cessazione
Decorrenza dell'obbligazione tributaria
L'art. 8 del vigente regolamento Tarsu, dispone che la tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.
La cessazione della occupazione o detenzione dei locali e/o aree scoperte, se debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
In caso di tardiva comunicazione della cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive.
La variazione di residenza anagrafica non produce automaticamente cessazione dell'obbligazione tributaria per il precedente indirizzo, se non viene prodotta l'apposita denuncia di cessazione.
In caso di trasferimento da un indirizzo all'altro, all'interno del Comune di Napoli, occorre compilare gli appositi modelli di variazione. I locali e/o le aree, non sono assoggettati alla tassa quando cessa la detenzione, ovvero:
- quando sono date in uso, locazione, comodato o altro a terzi;
- quando sono rilasciate ai proprietari (per vendita, finita locazione, sfratto etc.);
- quando sono riconosciute inagibili;
- quando sono libere da persone e cose e con le utenze cessate (enel etc).
In particolare, ai fini della cessazione della posizione Tarsu dei locali destinati ad attività non abitative, assumono particolare rilievo le dichiarazione di cessazione di attività presentate agli uffici fiscali e l'atto di cessione d'azienda o ramo d'azienda. Ai sensi della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011 nei rapporti con la P.A. non è più necessario allegare alle istanze documenti e certificati.
Si ricorda che le denunce di iscrizione, di variazione oppure di cessazione Tarsu, vanno presentate esclusivamente sull'apposita modulistica sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
. All'istanza (modello), debitamente firmata, va allegata la copia del documento di identità (
art. 38 del DPR 445/2000)
. Gli uffici tributari provvedono alla verifica puntuale e/o a campione delle dichiarazioni rese dai contribuenti, segnalando alle competenti autorità le eventuali dichiarazioni non veritiere (
art. 76 del DPR 445/2000).
La denuncia può essere trasmessa a mezzo:
- Raccomandata A/R al Servizio Accertamento delle Entrate - Area Tarsu/Tosap/Cosap - Corso A. Lucci n. 82 - 80142 Napoli;
- Fax al n. 081/7953700;
- Consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15,00 alle 18.30) presso il front-office Tarsu sito al 1° piano del Corso A. Lucci n. 82, dove sono anche disponibili i vari modelli e la consulenza per la compilazione.