Contenuto della Pagina
Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana
ordinanza sindacale n. 483 del 6.5.2009
Nello scorso ottobre il Sindaco di Napoli emanò l'ordinanza n. 1110 che prevedeva energiche sanzioni pecuniarie per ipotesi di illiceità, nel quadro dei poteri previsti dalla legge n.122/2008 e del successivo decreto 5 agosto del Ministro dell'interno. Dopo il primo semestre di attuazione di tale ordinanza sono emerse alcune difficoltà operative concernenti la graduazione delle sanzioni e la necessità di considerare altre condotte illecite. E' stato quindi adottato un nuovo provvedimento sindacale che ne tiene conto per rendere sempre più efficaci gli interventi che la legge sulla sicurezza attribuisce al Sindaco. L'ordinanza ribadisce le fattispecie di illecito già previste dalla precedente, ma stabilisce ben precisi criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie così da dare certezza e praticabilità alla repressione. Il provvedimento prevede inoltre, recependo istanze collettive e, in particolare, il suggerimento del consigliere comunale Raffaele Ambrosino, misure sanzionatorie per chi circola con i motoveicoli sui marciapiedi e negli spazi riservati ai pedoni, misure che nei casi di recidiva possono integrare ipotesi di sequestro e confisca del mezzo; e ciò al fine di eliminare fattori di rischio e rendere libera e indisturbabile la fruizione degli spazi pubblici. L'ordinanza contiene anche un meccanismo per la rimozione di cose e strutture abusivamente collocate da singoli o da esercizi commerciali su suolo pubblico, dando concretezza applicativa alle linee di indirizzo recentemente approvate dalla Giunta per i cosiddetti gazebo.
- Visto l'articolo 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, che, nel modificare l'articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali, ha ampliato i poteri del Sindaco in materia di tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana come definite dal decreto 5 agosto 2008 del Ministro dell'Interno, secondo il comma 4 bis dell'articolo 54 nuovo testo;
- Vista l'ordinanza sindacale n. 1110 del 2.10.2008, emanata ai sensi della normativa sopra richiamata, con la quale sono stati stabiliti i seguenti divieti con le relative sanzioni:
- è vietato impiegare minori o disabili nell'accattonaggio; in caso di violazione di tale divieto, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria da 200,00 a 500,00 e la contestuale informativa al Tribunale dei minori e alla ASL territoriale per quanto di competenza, nonché alla Procura della Repubblica se si ravvisi l'ipotesi di sfruttamento;
- è vietato impedire, anche temporaneamente, agli agenti accertatori di accedere, secondo l'articolo 13 della legge n. 689/1981, agli esercizi commerciali e ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa; in caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00;
- è vietato, a ridosso o all'interno o nella immediata prossimità di ...