Carta di identità per minorenni
I minori possono ottenere il documento valido per
l’espatrio se entrambi i genitori sono presenti al momento dell’emissione della
carta.
Nel caso in cui chi richiede il
documento sia genitore di minori e l’altro genitore sia assente all’atto della
richiesta, è necessario che il genitore richiedente presenti anche una
dichiarazione di assenso all’espatrio firmata
dall’altro genitore (il modulo è scaricabile da questa pagina) o da chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi
della legge n. 1185 del 1967. In alternativa deve essere presentata
l’autorizzazione del giudice tutelare. In mancanza il documento sarà rilasciato
non valido per l’espatrio.
In tutti i casi, per il rilascio del documento è
sempre necessaria la presenza della persona minorenne.
Le persone minorenni italiane che viaggiano devono
avere un documento di viaggio personale e non possono essere iscritte sul
passaporto dei genitori.
La carta d'identità valida per
l'espatrio consente di viaggiare all'estero solo ai minorenni con cittadinanza
italiana. Il documento rilasciato ai non italiani non è valido per l’espatrio,
anche se cittadini di un Paese membro all'Unione Europea.
*sono equipollenti alla carta di identità il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto
d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (art. 35 del DPR 445/2000).
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